
Vicenda
VA viene condannata in primo grado per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) D.P.R. 380/01 (capo a) e artt. 83 e 95 D.P.R. e L. Reg. n. 9/1983 (capo b) per aver, in concorso con i committenti, nella qualità di proprietaria dell’immobile, realizzato una struttura in alluminio anodizzato e vetro a chiusura di una tettoia, senza il permesso di costruire ed omettendo di depositare gli atti progettuali presso lo sportello unico competente.
La Corte di appello conferma la condanna, tramutando tuttavia la pena detentiva in pena pecuniaria.
Il difensore di VA ricorre per cassazione, deducendo in particolare, per quanto qui interessa, che la ricorrente, sebbene formale intestataria dell’immobile sin dal 2015, aveva dimostrato di non essere la committente delle opere abusive, di non aver prestato alcun consenso né di avere interesse all’esecuzione di tali opere, lamentando, anzi, di esserne totalmente all’oscuro, posto che la realizzazione delle suddette opere abusive era avvenuta su iniziativa dal padre, quando la ricorrente non risiedeva più nell’immobile da parecchi anni, essendo residente altrove con il coniuge sin dal 2011.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è trattato dalla terza sezione penale che lo ha deciso con la sentenza n. 384/2023, emessa in esito all’udienza del 21 dicembre 2022.
…Sindacato sulla motivazione
In premessa, il collegio decidente ricorda i confini del sindacato del giudice di legittimità allorché siano dedotti vizi di motivazione. Gli spetta in tal caso di verificare che questa: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez.1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).
…Plausibilità delle spiegazioni alternative all’accusa e principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio
Più in generale, il giudice è tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall’oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” impone infatti al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, ad esempio, da auto-contraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi all’esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez. 1, n. 4111 del 24/10/2011, Rv. 251507).
Il riconoscimento della responsabilità è infatti legittimo, in conformità al canone dell’«oltre il ragionevole dubbio», soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e dell’ordinaria razionalità umana (tra le altre, Sez. 1 n. 17921 del 03/3/2010, Rv. 247449). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata un’ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l’irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell’ipotesi alternativa (Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Rv. 250903).
…Applicazione delle premesse teoriche al caso concreto
Nel caso di specie la Corte d’appello non ha adempiuto ai suoi obblighi di verifica come sopra definiti.
Si è infatti trincerata dietro l’apodittica affermazione secondo cui sussiste l’elemento soggettivo del reato e la sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità, limitandosi a richiamare la sentenza pronunciata dal primo giudice, ove si afferma che, considerato il contesto di vicinanza spaziale rispetto al luogo di realizzazione dell’abuso, e il vincolo strettissimo di parentela con gli altri coimputati, l’imputata non ha fornito elementi contrari da cui desumere la sua estraneità dei fatti, ovvero che le opere fossero realizzate a sua insaputa e senza la sua volontà.
Tanto premesso, occorre ricordare che, con riferimento alle censure formulate nel primo e secondo motivo di ricorso, l’individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio, può essere desunta da elementi oggettivi e presunzioni gravi, precise e concordanti tali da indiziare la compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ricostruito la responsabilità del proprietario non committente sulla scorta dei principi generali concernenti il concorso di persone nel reato, individuando precisi indici da cui desumere la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del concorso, quantomeno morale, del proprietario alla realizzazione del manufatto.
Si è quindi affermato che la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dal dato formale costituito dal titolo proprietario, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione.
Tali criteri sono esemplificativamente: la piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo; l’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione; i rapporti di parentela o affinità tra terzo esecutore materiale dell’opera e proprietario; la presenza del proprietario “in loco” e lo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori; in caso di coniuge comproprietario, il regime patrimoniale dei coniugi; l’espletamento di pratiche amministrative, quale ad esempio la presentazione della domanda di condono edilizio; l’esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita; la destinazione finale della costruzione (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Rv. 261522; Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Rv. 268014; Sez. 3, n. 49719 del 25/09/2019, Rv. 277469).
Pertanto, deve concludersi in diritto, che la compartecipazione nel reato materialmente commesso da altri, comproprietario o committente, non possa essere desunta dalla mera qualità di proprietario, ma debba poggiare su una serie di elementi indizianti, primi tra tutti quello della disponibilità giuridica e di fatto della superficie su cui è stata realizzata l’opera e dell’interesse specifico ad effettuare la costruzione (principio del “cui prodest”), gravando a carico dell’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Sez. 3, n. 49719 del 25/09/2019, Rv. 277469 che richiama Sez. 3, n. 38492 del 19/5/2016, Rv. 268014; Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Rv. 261522; Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Rv. 257625; Sez. 3, n. 25669 del 30/5/2012, Rv. 253065).
Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non è affatto allineata ai principi dianzi menzionati, avendo fondato l’affermazione di responsabilità penale omettendo la valutazione di alcuni elementi fattuali che depongono in senso contrario, né ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali in tema di standard probatorio. Di talché, dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado non si evince quale sia stato l’iter logico -giuridico esperito dai giudici di merito in ordine alla deduzione difensiva relativa alla carenza dell’elemento soggettivo del reato, alla luce dei criteri sintomatici della compartecipazione al reato esemplificativamente indicati dalla giurisprudenza.
In particolare, la corte territoriale non ha adeguatamente vagliato la sussistenza del criterio della disponibilità giuridica e fattuale del bene e il criterio dell’interesse specifico, nulla dicendo sul fatto che la ricorrente non avesse la disponibilità del bene immobile già in epoca antecedente all’acquisto della proprietà (avvenuta nel 2015) nonché antecedente all’epoca della realizzazione dell’abuso (avvenuta nel 2017): costei aveva ricevuto la formale proprietà dell’immobile in virtù di suddivisione familiare nel 2015, ma fin dal 2011 era residente con il marito altrove.
Il giudice di merito ha erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie sotto il profilo soggettivo, senza considerare che il bene immobile era rimasto nella disponibilità fattuale della famiglia di origine, e che la ricorrente ben poteva non essere a conoscenza dell’abuso edilizio realizzato. In proposito, conformemente alla suesposta giurisprudenza, deve ritenersi insufficiente il solo dato formale relativo alla proprietà e il legame familiare esistente tra il committente delle opere (il di lei padre e il di lei fratello) e la proprietaria, in assenza di altri ulteriori indici; i suddetti elementi sono infatti inidonei a fornire prova “oltre ogni ragionevole dubbio” della sussistenza del c.d. dolo di partecipazione, ovvero della conoscenza dell’esecuzione delle opere, posto che all’atto del sopralluogo, la ricorrente non era in loco, né risulta che abbia vigilato sulla realizzazione dei lavori. Neppure può ritenersi che ricorra il criterio del “cui prodest”, posto che l’abuso è consistito nella chiusura di una tettoia al fine di rendere più fruibile il terrazzino e, pertanto, anche sotto il profilo del criterio della destinazione delle opere non possono trarsi elementi integrativi della colpa.
Erronea è quindi l’affermazione del giudice di merito laddove ritiene che l’imputata non abbia fornito la prova che le opere siano state realizzate a sua insaputa e senza la sua volontà, pur avendo dato atto della dichiarazione resa dal committente, nonché della acquisizione dei certificati di residenza storica e dell’atto di trasferimento della proprietà in favore della ricorrente.
Merita infine un cenno l’affermazione secondo la quale l’imputata fosse gravata dall’onere di prova in ordine all’impossibilità di poter impedire l’esecuzione delle opere. Si è infatti ritenuto insufficiente, per escludere il concorso nel reato, che il proprietario del terreno non abbia commissionato materialmente i lavori, essendo necessario qualcosa in più e, cioè, che dagli atti emerga che lo stesso non sia stato nelle condizioni di impedirne l’esecuzione (così questa Sez. 3, n. 33540 del 19.6.2012, Rv. 253169; conforme Sez. 4, n. 19714 del 3.2.2009, Rv. 243961).
Si osserva che “l’omesso impedimento”, in quanto condotta di natura omissiva, presuppone la possibilità materiale di attivarsi, ovvero nel caso di specie, la disponibilità di fatto del bene, e non solo quella giuridica. Non è quindi conferente al caso di specie dimostrare che la proprietaria, che deduce in radice di essere stata all’oscuro della realizzazione dell’opera, non sia stata nelle condizioni di impedirne l’esecuzione. Mancano infatti le suddette “condizioni” per poter impedire l’abuso, ovvero la disponibilità della res e quindi la possibilità materiale di agire. Né la Corte può ritenere corretta la previsione di un obbligo di impedire l’evento ai sensi dell’art. 40 comma 2 cod. pen., ponendo a carico del proprietario una così ampia posizione di garanzia; tale obbligo infatti è posto a carico del proprietario solo in caso di pericolo per l’incolumità pubblica, in caso di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minaccino rovina, a norma della fattispecie omissiva propria di cui all’art. 677 cod. pen.
Il ricorso è stato pertanto accolto e la decisione impugnata è stata annullata con rinvio.
Massima
La prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dal dato formale costituito dal titolo proprietario, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione.

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