
La cassazione stabilisce che la mancata considerazione della richiesta non ha tutela giuridica.
La richiesta al magistrato di attendere o posticipare la chiamata di un processo, per consentire all’avvocato di presenziare, rientra nel normale modus operandi delle aule di giustizia ma attenzione se il magistrato tira uno scherzo mancino non c’è modo per rimediare.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 644 depositata l’11 gennaio 2023 ha stabilito che il mancato accoglimento ovvero la mancata considerazione della richiesta di rinvio ad orario dell’udienza non giustificata da un legittimo impedimento non riceve tutela giuridica, trattandosi di una mera istanza la cui valutazione è rimessa alla piena ed esclusiva discrezionalità del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Fatto
Il ricorrente premette che – in occasione dell’udienza del 4 giugno 2021- aveva inoltrato alla Corte di appello di Milano la richiesta di trattare il procedimento alle ore 11,30, al fine di consentire al difensore di raggiungere la sede di Milano da Roma con il primo treno utile.
“Orbene -scrive la difesa- in data 04/06/2021, giunto in aula alle 11,20, il sottoscritto apprendeva (…) che il procedimento a carico del sig. G.D. era stato già trattato e discusso alle ore 10,20, senza tener in alcun conto la richiesta avanzata (…)”.
Sulla base di tale premessa in fatto, deduce la nullità dell’udienza e del procedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per la irregolare costituzione delle parti e per la violazione del diritto di difesa, visto che il processo veniva celebrato in assenza del difensore di fiducia dell’imputato.
Decisione
La cassazione premette che non è in discussione il fatto che il decreto di citazione fosse conforme al modello legale, con particolare riferimento all’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, per come previsto dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.
Risulta parimenti pacifico che il decreto fosse stato regolarmente e ritualmente notificato al difensore.
Va ulteriormente rilevato che le indicazioni contenute nel decreto non sono state in alcuna maniera modificate a seguito della richiesta inoltrata dalla difesa di posticipare l’ora di trattazione dell’udienza.
Da ciò discende che l’udienza è stata regolarmente e legittimamente trattata nel rispetto dell’orario indicato nel decreto di citazione, che la difesa era tenuta a rispettare, mancando un provvedimento che potesse provocare un affidamento per la difesa circa l’avvenuto spostamento dell’ora dell’udienza, in accoglimento della sua richiesta.
A fronte di una regolare e non modificata citazione a giudizio, infatti, la richiesta di celebrare il dibattimento in un’ora diversa da quella stabilita deve considerarsi una mera istanza priva di tutela giuridica, il cui accoglimento è rimesso alla piena ed esclusiva discrezionalità del giudice e la cui negazione ovvero la sua mancata considerazione non ha alcuna ricaduta quanto alla validità della celebrazione del processo, nel giorno, nel luogo e nell’ora stabilita.
La richiesta di rinviare l’udienza, invero, riceve tutela giuridica soltanto quando essa sia giustificata dall’esistenza di un legittimo impedimento a comparire, ossia di una causa determinante un ostacolo alla partecipazione al dibattimento, che sia effettiva e assoluta, in quanto riferibile ad una situazione non dominabile dal richiedente.
Tale carattere di assolutezza non si rinviene nella causa dedotta dal difensore, che ha opposto che gli orari dei treni schedulati per il giorno dell’udienza non gli consentivano di spostarsi da Roma a Milano in tempo utile per partecipare puntualmente all’udienza.
Il carattere dell’assolutezza va negato in tale caso, in quanto la causa dell’impedimento era certamente dominabile dal richiedente, che ben avrebbe potuto superare l’ostacolo scegliendo altre opzioni di viaggio ovvero anticipando lo spostamento presso la sede dell’Ufficio giudiziario al giorno precedente a quello fissato per l’udienza.
Il motivo, dunque, è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che il mancato accoglimento ovvero la mancata considerazione della richiesta di rinvio dell’udienza non giustificata da un legittimo impedimento non riceve tutela giuridica, trattandosi di una mera istanza la cui valutazione è rimessa alla piena ed esclusiva discrezionalità del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Da ciò discende che la difesa non può dolersi del fatto di non avere potuto illustrare i contenuti della propria memoria difensiva, visto che tale evenienza è la conseguenza della sua mancata comparizione in udienza, pur in mancanza di un legittimo impedimento e non a una violazione di legge da parte dei giudici.
Ci permettiamo una chiosa, possiamo dire che è stata una occasione persa per venirsi incontro, esaudire la richiesta non avrebbe certo intaccato i rispettivi ruoli e prerogative.

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