Violenza privata: non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 704 depositata l’11 gennaio 2023 ha ribadito che il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta.

La Suprema Corte ha ricordato che l’elemento della violenza nel reato di cui all’art. 610 cod. pen. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015, dep. 2016, G., Rv. 266020 – 01) sull’uso di mezzi anomali (Sez. 5, Sentenza n. 11907 del 22/01/2010, Rv. 246551 – 01).

Tuttavia, come ricordato di recente da Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268405 – 0, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa “deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di qualcosa di diverso dal fatto in cui si esprime la violenza”, sicché “la coincidenza tra violenza” – e, può aggiungersi, minaccia – “ed evento di costrizione a tollerare rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’art. 610 cod. pen.” (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009).

Da tali premesse discende la costante conclusione raggiunta dalla cassazione, secondo la quale il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta.

Più di recente, si è affermato, sulla stessa lunghezza d’onda, che l’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicché il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, ossia il pati cui la persona offesa sia costretta (Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280507 – 01).