Misure cautelari: requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 681 depositata l’11 gennaio 2023 ha stabilito che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. 

La Suprema Corte ha ricordato che secondo l’orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità dopo la riforma della disciplina delle misure cautelari personali posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6953 del 25/01/2022, Rv. 282767 -01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Rv. 280566-01).

Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va, dunque, equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122 – 01).

Nel sindacato sul requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dunque, il giudice della cautela è tenuto a una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 – 01, fattispecie in cui la cassazione ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l’attualità delle esigenze cautelari in base all’avvenuta commissione di reati, da parte dell’indagato, nei due anni precedenti, nonostante l’assenza di condotte successiva da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti).

La distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto comporta, dunque, un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all’attualità sia all’intensità delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Rv. 257880 – 01, in applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di un’istanza modificativa della custodia cautelare in carcere disposta per fatti risalenti ad oltre cinque anni prima, ritenendo carente la motivazione sull’attualità ed intensità delle esigenze cautelari), in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela.

Lo specifico riferimento dell’art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del “tempo trascorso dalla commissione del reato”, implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si “attualizza” necessariamente in proporzione diretta con il tempus commissi delicti (Sez. 6, n. 20112 del 26/02/2013, Rv. 255725 – 01).