Misure alternative alla detenzione: la cassazione indica i principi da seguire in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 365 depositata il 9 gennaio 2023 ha stabilito che in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, principio confermato da cassazione Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 – dep. 2014, Rv. 258404.

Prosegue la Suprema Corte evidenziando che allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Rv. 216914).

Il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all’art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, la valutazione nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l’indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all’esigenza di accertare l’assenza di indicazioni negative ed anche l’evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell’iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.

La concessione delle misure alternative alla detenzione postula un giudizio prognostico favorevole in ordine alla capacità del soggetto di portarne avanti il disegno risocializzante e alla idoneità della misura a contenere entro margini rassicuranti il rischio di ricadute nel reato.

Una valutazione, questa, che deve essere compiuta non soltanto tenendo conto del reato per cui è condanna e delle modalità della sua commissione, ma anche, e soprattutto, del comportamento tenuto successivamente ad esso e delle condizioni di contesto, personale e socio-ambientale, che possono rilevare sul piano del cennato giudizio predittivo (cfr. Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., tra gli elementi che devono essere valorizzati ai fini di tale prognosi, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione).

Fondamentale, dunque, ai fini della articolazione del giudizio prognostico sul duplice versante evidenziato, è lo svolgimento di una approfondita istruttoria, mirante a ricostruire, accanto allo specifico contesto criminoso, attinente ai fatti per cui il soggetto sia in espiazione della pena detentiva, la condotta successiva al reato, onde verificare l’eventuale avvio di un processo di revisione critica; senza, ovviamente, dimenticare, la possibilità di contare, in ambito esterno al carcere, su adeguate risorse sul piano lavorativo, familiare, socio-ambientale, che possano costituire idonei fattori “protettivi” rispetto al pericolo di ricadute nel reato, favorendo il processo di reinserimento cui la pena è, per statuto costituzionale, preordinata.

In tal senso, la cassazione ribadisce (nell’alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.

Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.

Infine sulla necessità di una revisione critica del passato, in tema di riconoscimento all’accesso a misure alternative alla detenzione “ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, ì precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato” (Cass., Sez. 1, n. 773 del 3/12/2014, Rv. 258042-01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924-01), nonché deve risultare anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito e di prevenzione del pericolo di recidiva (Cass., Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Rv. 278174-01),

La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è un compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.