Avvocato e consumatore: servizi legali non possono essere compensati a tariffa oraria (di Riccardo Radi)

La clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo secondo il principio della tariffa oraria, senza contenere altre precisazioni, non soddisfa l’obbligo di chiarezza e comprensibilità.

Sentenza della Corte nella causa C-395/21 | D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria).

Il giudice nazionale può ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di una clausola abusiva lasciando il professionista senza compenso per i servizi forniti M.A., in quanto consumatore, ha stipulato cinque contratti di servizi legali con D.V., nella sua qualità di avvocato.

Nessun compenso all’avvocato, se il contratto per la prestazione di servizi legali che lo lega al consumatore fissa il prezzo secondo il principio della tariffa oraria, senza contenere altre precisazioni

Fatto

Nel caso esaminato dalla Corte di Lussemburgo ciascuno dei contratti prevedeva che gli onorari fossero calcolati sulla base di una tariffa oraria, fissata, per le consulenze o le prestazioni di servizi legali fornite a M.A, in EUR 100. D.V. ha fornito i servizi legali nel corso del 2018 e del 2019 e, nel marzo 2019, ha emesso fatture per tutti i servizi forniti.

Non avendo ricevuto la totalità degli onorari reclamati, D.V. ha adito il giudice lituano di primo grado chiedendo la condanna di M.A. al pagamento di un importo di EUR 9 900 a titolo di prestazioni legali effettuate e di un importo di EUR 194,30 a titolo di spese sostenute nell’ambito dell’adempimento dei contratti. Tale giudice ha parzialmente accolto la domanda di D.V.

L’appello proposto da D.V. è stato respinto dal giudice d’appello.

Nel 2020 D.V. ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di Lituania. Quest’ultimo giudice interroga la Corte sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione 1 dirette a proteggere i consumatori dalle clausole contrattuali abusive, in particolare sulla portata dell’obbligo di formulazione chiara e comprensibile di una clausola di un contratto di prestazione di servizi legali nonché sugli effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola che fissi il prezzo di detti servizi.

Decisione

Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte precisa anzitutto che la nozione di «oggetto principale del contratto» ricomprende una clausola che determina l’obbligo del mandante di pagare gli onorari dell’avvocato e specifica la tariffa di questi ultimi.

Pertanto, la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria rientra in tale nozione

La clausola, infatti, risulta abusiva in quanto non soddisfa l’obbligo di chiarezza e comprensibilità: sono necessarie indicazioni che consentano al cliente di valutare il costo approssimativo delle prestazioni.

E dunque il giudice può ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato senza la clausola abusiva, lasciando il professionista senza compenso per i servizi forniti.

Lo stabilisce la Corte di giustizia europea nella sentenza C-395/21, pubblicata il 12 gennaio 2023 dalla quarta sezione.

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che: non soddisfa l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile, ai sensi di tale disposizione, la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto.

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83, devono essere interpretati nel senso che: qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi.

Nell’ipotesi in cui l’invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto.

Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.

Comunicato Corte Lussemburgo

La clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo secondo il principio della tariffa oraria, senza contenere altre precisazioni, non soddisfa l’obbligo di chiarezza e comprensibilità (europa.eu)