
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 207 depositata il 5 gennaio 2023 ha stabilito che la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’articolo 186 del codice penale è una statuizione attinente agli interessi della parte civile, che rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale e non subisce conseguenze dalla dichiarazione di prescrizione del reato.
Fatto:
Nel caso esaminato il Giudice di pace ha ordinato, ex artt. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., di pubblicare la sentenza di condanna di primo grado sui quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera, a titolo di riparazione del danno.
In sede di appello il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice di pace, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di diffamazione ascritto a M.M., per aver offeso la reputazione commerciale della società Y. Srl ed ha ritenuta caducata la “sanzione accessoria” della pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani “La Repubblica’ e “Il Corriere della Sera”.
Decisione:
La Suprema Corte premette che l’articolo 186 del codice penale stabilisce che ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
L’art. 543 c.p.p. detta la disciplina processuale per l’attuazione di questo obbligo, laddove prevede che la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
La Suprema Corte rileva che è pacifico che si tratti di una statuizione attinente agli interessi della parte civile, che rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale.
Come insegnano le Sezioni Unite (sentenza n. 6168 del 21/05/1988, dep. 1989, Iori, Rv. 181124): “La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall’art. 186 cod. pen. non come una pena accessoria, ma, nell’ambito e ai fini dell’azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto la detta misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità date alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno”.
La pubblicazione della sentenza, ex articolo 186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell’ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale (Sez. 5, n. 14976 del 05/12/2011, dep. 2012, Pitton, Rv. 252469 – 01; Sez. 3, n. 23719 del 08/04/2016, Calise, Rv. 267979; Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020, Zanola, Rv. 279264).
Diverso è l’istituto della “pena accessoria” della pubblicazione della sentenza ex art. 36 cod. pen. che è sanzione penale.
Ne consegue che, anche nel caso di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità agli effetti civili, l’ordine di pubblicazione ex articolo 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., rimane fermo ex art. 578 cod. pen. al pari delle altre statuizioni civili.
Erra pertanto il Tribunale quando collega alla declaratoria di prescrizione la caducazione dell’ordine di pubblicazione ex art. 186 cod. pen.
Consegue l’annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata limitatamente al punto della pubblicazione della sentenza ex art. 186 cod. pen..

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