
Le occupazioni abusive di immobili continuano ad essere un problema insoluto.
I costi e i tempi che i proprietari devono sostenere per riottenere la disponibilità dell’immobile sono oneri indiscutibili e sul tema è stata pubblicata il 30 dicembre 2022 la proposta di Legge numero 566 che prevede che sia attribuito alla polizia giudiziaria il potere di ripristinare immediatamente la situazione “quo ante” sulla base “di allegazioni, accertamenti mirati, risultanze documentali e informazioni sommarie di immediata e agevole reperibilità”.
Nel preambolo di presentazione della proposta i firmatari si soffermano sull’aspetto della gratuità e della certezza dei tempi del ripristino: “Si ritiene che il solo modo per ottenere una tutela certa, tempestiva e gratuita sia quello di introdurre un nuovo e specifico reato in base al quale sia attribuito alla polizia giudiziaria il potere di ripristinare immediatamente la situazione”.
In ordine alle prove documentali e non solo necessarie per ottenere l’ausilio e l’intervento delle Forze dell’ordine si legge nella proposta: “Rientrano tra queste, ad esempio, le intestazioni delle utenze domestiche e le relative ricevute di pagamento, il certificato di residenza del soggetto estromesso dall’immobile, le ricevute di pagamento delle quote condominiali, le testimonianze rese dai vicini, dal postino, dai corrieri e da altri soggetti, oltre che, ovviamente, le dichiarazioni rese dalla vittima. Chiunque può occupare facilmente la casa altrui, ma è pressoché impossibile alterare le intestazioni delle utenze elettriche, telefoniche, del gas e dell’acqua, i verbali del condominio, le ricevute dei pagamenti relativi all’immobile effettuati nel tempo, le risultanze anagrafiche e altra simile documentazione.
La tutela introdotta dalla presente proposta di legge non può che essere demandata alla polizia giudiziaria, che è l’unica forza dello Stato dotata di organizzazione, forma mentis, qualificazione giuridica e presenza capillare nel territorio adeguate per intervenire con la dovuta professionalità, fermezza e autorevolezza, nei limiti e nel rispetto dei doveri connessi alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e sempre sotto il controllo ex ante o ex post, a seconda dei casi, dell’autorità giudiziaria.
Si ritiene che il solo modo per ottenere una tutela certa, tempestiva e gratuita sia quello di introdurre un nuovo e specifico reato in base al quale sia attribuito alla polizia giudiziaria il potere di ripristinare immediatamente la situazione.
La proposta di legge, pur riconoscendo che il problema della tutela della proprietà e del possesso è molto più ampio, introduce in via immediata una disciplina speciale che consente una tutela reale, tempestiva, efficace e gratuita del diritto costituzionale e personale all’inviolabilità del domicilio, al fine di garantire di ottenere ad horas il ripristino della situazione di legittimità antecedente indipendentemente dalle modalità con cui ciò avvenga.
La presente proposta di legge introduce nel codice penale una fattispecie specifica di reato per la tutela del domicilio, l’articolo 624-ter, che, con la previsione di una pena edittale elevata, che può essere notevolmente ridotta in caso di atteggiamento collaborativo degli occupanti, nonché della possibilità di arresto in flagranza degli stessi anche nel caso di permanenza nell’immobile dopo l’emanazione dell’ordine di sgombero, dovrebbe produrre un effetto dissuasivo preventivo e incentivare, comunque, ex post il commodus discessus degli occupanti.
La proposta di legge prevede che, all’atto della scoperta dell’occupazione arbitraria, il proprietario o detentore legittimo estromesso dal proprio « domicilio inviolabile », al fine di ottenere il ripristino del diritto costituzionale violato e dello « status quo ante », debba soltanto segnalare la violenza subita alle forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, polizia locale), fornire adeguati elementi per dimostrare di essere il vero e legittimo proprietario o detentore dell’immobile occupato e richiedere direttamente un intervento nel luogo in cui si è verificato l’evento, previa sommaria verifica della veridicità delle attestazioni rilasciate ed eventualmente in contraddittorio con l’occupante di fatto.
Il riscontro della veridicità delle attestazioni è di facile e immediata esecuzione; nel caso di intervento tempestivo appare, infatti, impossibile che colui che occupa arbitrariamente l’immobile possa fornire la prova oggettiva del proprio diritto sull’abitazione.
Se non esiste alcun contratto di proprietà o che attribuisca altri diritti sull’immobile, se le utenze domestiche sono intestate alla vittima, se il portiere, i vicini o l’amministratore dell’immobile dichiarano di non conoscere l’occupante e se è stata cambiata la serratura nei giorni precedenti l’occupazione; in questi casi appare estremamente difficile poter fornire la prova della legittimità del possesso da parte dell’occupante.
Sul piano pratico, la proposta prevede che, al termine degli accertamenti preliminari eseguiti all’atto della segnalazione iniziale, l’autorità di polizia, ove ritenga sufficienti gli elementi forniti dal soggetto estromesso o acquisiti direttamente, si rechi con il denunziante o il suo legale rappresentante o il suo difensore presso l’abitazione che si assume occupata arbitrariamente, chiedendo a chiunque la occupi di poter accedere all’immobile.
Ascoltate sommariamente le eventuali ragioni dell’occupante, ove ne sia riscontrata l’infondatezza sarà ordinato all’occupante medesimo di liberare l’immobile, che sarà restituito a colui che, allo stato degli atti, risulta esserne il proprietario o il detentore legittimo. In caso di resistenza, anche passiva, ovvero di assenza vera, simulata o strumentale dell’occupante, la procedura sopra descritta sarà comunque eseguita. In tali casi è consentito l’uso della forza ed è altresì prevista la possibilità di procedere all’arresto, che deve essere convalidato ai sensi dell’articolo 386 e seguenti del codice di procedura penale.
La presente proposta di legge disciplina due ipotesi finalizzate a ridurre al minimo la resistenza e a favorire, come ricordato sopra, il commodus discessus dell’occupante. Nel caso in cui l’occupante collabori con l’autorità procedente, consentendo l’accesso all’immobile o partecipando volontariamente al contraddittorio sommario o ammettendo l’illegittimità del suo possesso, e provveda conseguentemente al rilascio dell’immobile occupato senza opporre resistenza, la pena può essere ridotta dal giudice dalla metà a un terzo.
La riduzione premiale della pena, unitamente alla possibilità di accedere a un rito alternativo, e, di conseguenza, ad alcuni benefìci in sede di esecuzione della pena, dovrebbe costituire un’utile via d’uscita per il reo, secondo la nota massima « a nemico che fugge, ponti d’oro ».
Si tratta di una disposizione che mira a favorire al massimo la resipiscenza dell’occupante mediante l’esclusione dell’obbligatorietà dell’arresto salva, naturalmente, l’ipotesi in cui questo sia doveroso per altri motivi (ad esempio, possesso di armi o di sostanze stupefacenti) e la previsione di uno sconto di pena significativo allo scopo di conseguire il risultato primario di restituire, in poche ore, l’abitazione a colui che ne è stato estromesso.
Si ritiene, inoltre, che la legittimazione all’accesso, anche forzoso, all’immobile occupato possa, in ogni caso, trovare fondamento giuridico nel consenso del « vero » avente diritto, ossia del proprietario o detentore legittimo dell’immobile che è stato estromesso con la violenza, l’inganno o clandestinamente.
… Dopo la liberazione dell’immobile, l’autorità procedente restituisce provvisoriamente l’immobile al proprietario o detentore legittimo e trasmette gli atti, senza indugio e comunque entro quarantotto ore, al pubblico ministero competente per la convalida dell’accesso entro le successive quarantotto ore.
Contestualmente alla convalida, il pubblico ministero, esaminati ed eventualmente integrati gli atti, dichiara con proprio decreto la restituzione definitiva dell’immobile al proprietario o detentore legittimo ovvero ordina la restituzione dell’immobile stesso al precedente occupante, ove emergano fatti o documenti che non ne avrebbero giustificato l’estromissione.
Al fine di scoraggiare un utilizzo strumentale o arbitrario della disciplina introdotta dalla presente proposta di legge, si prevede, infine, che le false dichiarazioni o attestazioni ovvero l’esibizione, la produzione o l’utilizzo di documenti falsi o non più veritieri siano puniti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo 495 del codice penale”.
Quindi non più procedure in tribunale, avvocati e magistrati ma l’uso delle Forze dell’ordine per la tutela della proprietà, certamente un segno di resa e di sostanziale inefficienza del sistema giustizia.
Sarà l’ennesima proposta chimera? Vedremo.
Ecco il Pdf della proposta di Legge

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