
Presupposti dell’arresto in “quasi flagranza”: definizione dell’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 144 depositata il 5 gennaio 2023 ha precisato quali sono le condizioni di “quasi flagranza” legittimanti l’arresto.
La Suprema Corte ha ricordato che le Sezioni Unite indicano: “È illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato” (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267591).
Sul punto della percezione immediata ed autonoma delle tracce del reato da parte chi procede all’arresto le sezioni semplici hanno affermato i seguenti principi:
a) “In tema di convalida dell’arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l’indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto” (Sez. 6, n. 25331 del 19/5/2021, Rv. 281749: fattispecie in cui la Corte, in riforma dell’impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente la polizia giudiziaria avesse proceduto all’arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento che l’indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti “state cercando me” e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti);
b) “In tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della cd. “quasi flagranza” la nozione di cose o tracce dalle quali emerga che un soggetto abbia commesso il reato non coincide necessariamente con il compendio dello stesso” (Sez. 2, n. 37303 del 14/6/2019, Rv. 276823: fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto integrata la quasi flagranza in un caso in cui l’autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga).
Chiosa la Suprema Corte che alla luce dei richiamati principi, non compiutamente osservati nel provvedimento impugnato, deve ritenersi fondata la prospettazione del Procuratore ricorrente, in quanto, per come emerso pacificamente dagli atti, M.C. non è stato arrestato, nel caso di specie, soltanto sulla base delle informazioni fornite agli inquirenti dalla persona offesa, ma anche perché sorpreso con cose o tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto: l’indagato è stato, infatti, rintracciato, presso la sua abitazione, dopo circa un’ora dal fatto, con macchie di sangue sul giubbotto descritto dalla vittima e ha spontaneamente ammesso gli addebiti consegnando agli operanti il coltello usato per il ferimento.
Sussiste, pienamente, quindi, nella vicenda de qua, lo stato di flagranza o quasi flagranza legittimante l’arresto, diversamente da quanto ritenuto dal G.i.p. di Civitavecchia.
Da quanto esposto discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con dichiarazione della legittimità dell’arresto eseguito.

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