Codice Rosso: proporzionalità misura cautelare (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 60, depositata il 3 gennaio 2023, ha stabilito che la collocazione della persona offesa presso una casa rifugio del centro anti-violenza non giustifica l’attenuazione della misura custodiale in carcere nei confronti del marito violento.

La Suprema Corte si sofferma sull’incongruità dell’elemento di novità valorizzato dal ricorrente in quanto la collocazione della donna presso un centro anti-violenza non può essere apprezzata quale motivo di attenuazione delle esigenze cautelari, costituendo all’opposto una conseguenza della sua pericolosità e non già una ragione valida per attenuare le restrizioni imposte nei confronti dell’imputato a tutela della persona offesa, quasi che i condizionamenti della libertà di movimento della vittima possano giustificare una maggiore libertà di azione da parte dell’autore delle violenze.

Si ribadisce che la scelta della misura della custodia in carcere è determinata dall’estrema gravità dei fatti in ragione delle lesioni personali ripetute nel tempo accompagnate da minacce di morte, valutate in rapporto alla dimostrata incapacità di autocontrollo dell’indagato dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.