
La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 49656 depositata il 30 dicembre 2022 ha precisato che in tema di confisca, prevista nel caso di violazione dell’articolo 186 comma 2 lett. c) Codice della Strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione.
La Suprema Corte premette che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (Sez. U. 89488 del 27/05/1998, rv. 21098; Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Rv. 26960501; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011 – dep. 2012, Rv. 25312801).
L’articolo 186, comma 2-quater, cod. strada, prevede espressamente l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di “applicazione della pena su richiesta delle parti”.
L’articolo 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato “salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
in quanto la norma di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada prevede come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Qualora, invece, il veicolo appartenga a terzi, la confisca non può essere disposta, ma il giudice deve raddoppiare la durata della disposta sospensione della patente (cfr. sul punto, ex multis, questa Sez. 4, n. 18517 del 27/3/2009, Rv. 243997).
Quanto all’appartenenza del veicolo va ricordato che la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (cfr. ex multis Sez. 4, n. 36425 del 29/3/2013, Rv, 256762; Sez. 4. n. 20610 del 26/2/2010, Rv. 247326).

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