
Vicenda
SG ha presentato un’istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione personale della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni cui è stato sottoposto con un precedente provvedimento.
Il tribunale la rigetta e la Corte di appello conferma la decisione.
La misura preventiva era stata motivata sulla base di una condanna di SG alla pena di anni dieci di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte di una famiglia mafiosa, quale uomo di fiducia dei capi con qualificate relazioni intrecciate con altri esponenti di famiglie mafiose.
Il tribunale al quale SG si è rivolto per la revoca ha considerato di non particolare rilievo ai fini della cessazione della pericolosità dell’istante il periodo di detenzione da questi sopportato, le sue precarie condizioni di salute, la risalenza temporale dei fatti oggetto di condanna penale e l’assenza di nuove manifestazioni di pericolosità.
Ha ritenuto infatti di attribuire prevalenza in negativo all’assenza di elementi sintomatici di un distacco definitivo dall’aggregato mafioso di cui SG era parte.
La Corte d’appello ha motivato in modo affine, rilevando peraltro che l’interessato non aveva offerto alcun contributo collaborativo e non si era neanche dissociato dal mondo criminale cui era appartenuto sicché il beneficio della liberazione anticipata che pure aveva ottenuto non dimostrava alcuna reale risocializzazione.
Il difensore di SG ha fatto ricorso per cassazione, essenzialmente valorizzando gli stessi elementi ritenuti di rilievo non decisivo nella decisione impugnata.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato trattato dalla prima sezione penale che lo ha definito con la sentenza n. 45510/2022 emessa in esito all’udienza del 27 ottobre 2022.
Il collegio di legittimità ha ricordato in premessa che il ricorso per cassazione avvero i decreti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge di modo che ogni censura riferita alla motivazione e che tenda a promuovere una rivalutazione del percorso seguito dai giudici di merito è inammissibile.
Rientrano in tale ambito i motivi attinenti alle condizioni di salute, alla condotta tenuta durante i periodi di restrizione della libertà, al mancato coinvolgimento del ricorrente in indagini recenti su Cosa nostra e sul territorio ove è insediato il mandamento mafioso cui costui era appartenuto.
L’unica censura astrattamente apprezzabile è dunque quella attinente alla rilevanza del tempo trascorso in custodia cautelare ai fini del giudizio sulla permanenza della pericolosità sociale.
Il collegio sottolinea a tal fine che la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Rv. 276806, Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Rv. 270655).
D’altro canto – aggiunge – è decisivo il tenore letterale dell’art. 14, comma 2-bis d.lgs. n. 159/2011, introdotto dalla l. n. 161/2017, il quale prevede che l’esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare, disponendo altresì che il termine di durata della misura di prevenzione continui a decorrere senz’altro dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione dì verbale di sottoposizione agli obblighi.
È allora evidente il trattamento differenziato rispetto agli effetti del periodo di sospensione della misura di prevenzione durante la detenzione per la espiazione della pena, oggetto del comma successivo, che costituisce attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 2013.
In effetti, la permanenza della custodia cautelare implica la persistenza della pericolosità del soggetto, al contrario della detenzione patita per espiazione di pena, cosicché tale periodo non può essere utilizzato per dedurre il venir meno della pericolosità stesso.
I giudici di legittimità si confrontano di seguito con i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza Gattuso n. 111/2018, secondo la quale, pur essendo necessario, ai fini dell’applicazione di misure dì prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità.
Nel caso in esame – osserva il collegio – non solo la partecipazione all’associazione mafiosa è stata definitivamente affermata con una sentenza penale di condanna ma si registra anche la mancanza di elementi nuovi sopravvenuti che impongano di superare la presunzione: ed infatti i giudici d’appello, essendogli preclusa per le ragioni spiegate la valutazione del tempo trascorso in custodia cautelare, valorizzano l’assenza di collaborazione, la mancata sconfessione del codice di valori mafioso nonché la mancanza di qualsiasi forma di dissociazione o di reinserimento sociale.
Il ricorso è stato dichiarato conseguentemente inammissibile.
Massima
L’applicazione e il mantenimento di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, richiede il previo accertamento del requisito della “attualità” della pericolosità del proposto.
Nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità.
Commento
La decisione in esame si colloca nel solco di una giurisprudenza ben consolidata ed al tempo stesso si attiene correttamente ai limiti normativi di ricorribilità per cassazione delle decisioni di prevenzione.
Eppure, ove si abbandoni il piano dell’ortodossia e dell’ossequio ai precedenti, residua più di una perplessità.
Il caso in fondo è semplice.
Un uomo è stato accusato e condannato per avere fatto parte di una cosca mafiosa.
Nelle more del giudizio è stato ristretto in custodia cautelare dal 2013 al 2021, dapprima in carcere e gli ultimi quattro anni agli arresti domiciliari.
Durante questi otto anni ha tenuto un comportamento corretto tanto da meritare il beneficio della liberazione anticipata.
È utile ricordare che tale beneficio è regolamentato dall’art. 54 del Codice antimafia il quale al primo comma così dispone: “Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare“.
La giurisprudenza di legittimità ha a sua volta sottolineato l’importanza del percorso rieducativo, in questi termini: “Il presupposto della liberazione anticipata è la partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione e la magistratura di sorveglianza deve trovare la “prova” di tale partecipazione (l’art. 54 prevede che il condannato “abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione”), quindi, in tale giudizio, anche eventi successivi possono ritenersi rilevanti, se forniscono “prova” che, in realtà, la partecipazione all’opera di rieducazione non vi è stata o è stata soltanto apparente (tra le tante, Cass. pen., Sez. 1^, 43746/2021)”.
Non è quindi vero che la liberazione anticipata sia irrilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale se solo si considera che il suo presupposto è l’adesione del ristretto a un percorso rieducativo che peraltro, nel caso del ricorrente, si è protratto per ben otto anni.
Ciò che rimane – e si tratta del vero nodo cruciale – è l’assenza di una dissociazione formale dell’interessato e di un percorso collaborativo.
Si potrebbe obiettare che otto anni tra galera e arresti domiciliari senza destare sospetti e men che meno senza nuovi procedimenti penali sarebbero già sintomatici di una presa di distanza dall’ambito di originaria appartenenza criminale ma sarebbe da ingenui, date le coordinate giurisprudenziali imperanti.
Si potrebbe ulteriormente obiettare che né la dissociazione né la collaborazione sono requisiti normativamente imposti per chi chieda di non essere o non essere più sottoposto a una misura di prevenzione in quanto non pericoloso socialmente. Anche questa considerazione è da ingenui ma serve comunque a ricordare che si parla di una costruzione giurisprudenziale, non normativa.
Si potrebbe ma non servirebbe.
E tuttavia, prima di concludere, vale la pena di porre qualche domanda.
Anche a considerare la questione nell’ottica esclusiva della sicurezza sociale e della sua tutela da ogni rischio preventivabile, davvero conviene mantenere o irrigidire l’equazione una volta criminale sempre criminale?
Queste etichettature perenni ci fanno veramente vivere più sicuri e protetti o promuovono piuttosto l’idea in chi è stato dalla parte sbagliata che rieducarsi fa perdere la precedente appartenenza criminale senza guadagnare quella nuova dalla parte giusta?

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