Furto: le aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza sono compatibili anche se presentano “significative assonanze” (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 48877/2022 ha stabilito che: “in tema di furto sono pienamente compatibili le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui.

Fatto

Con sentenza del 22 aprile 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa il 23 aprile 2013 dal Tribunale di Nola che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto (in concorso con altri, avente ad oggetto generi alimentari prelevati dagli scaffali di un centro commerciale) aggravato perché commesso con destrezza e con mezzo fraudolento.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, assumendo che erroneamente sarebbero stati ritenuti i presupposti delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 e 4, cod. pen., ravvisati nella medesima condotta, ossia la “manovra diversiva operata dai correi”, senza rendere una motivazione congrua.

L’imputata, difatti, nella specie non avrebbe utilizzato alcun espediente, ma avrebbe soltanto superato le casse senza pagare.

Decisione

La Suprema Corte ha rilevato che le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza previste per il delitto di furto, presentano “significative assonanze” (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 – 01) – “sono pienamente compatibili” in quanto descrivono “modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili” (Sez. 4, n. 21299 del 12/04/2013, Rv. 255294 – 01).

Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 – 01, che in motivazione ne hanno individuato il quid nella “speciale funzionalità aggressiva della condotta, attuata con artata predisposizione di mezzi” – “astuta, ingegnosa e magari sofisticata” – “o con ingannevole messa in scena”).

La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090/2017; cfr. pure Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017 – dep. 2018, Rv. 271757 – 01).

L’approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall’agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell’azione nell’impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, e quella dell’uso del mezzo fraudolento in caso di particolare scaltrezza nell’attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni.

Date le premesse, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si trae che l’impossessamento dei beni ha avuto luogo in virtù di un agire posto in essere contestualmente dai correi, ivi compresa la ricorrente, secondo un modulo operativo articolato, tale per cui – mentre alcuni di essi hanno posto in essere una manovra diversiva volta a distrarre il personale addetto alla cassa (simulando un acquisto con carta di credito, fingendo di averne dimenticato il codice e chiedendo pure l’aiuto di una hostess cui si sono posti “molto vicini”), ossia realizzando un’”ingannevole messa in scena” (Sez. U, n. 40354/2013, cit.), la P. e B. hanno velocemente attraversato l’area delle casse senza pagare, così a loro volta sorprendendo ed eludendo la sorveglianza sulle res degli addetti in maniera abile, astuta e avveduta (Sez. U, n. 34090/2017, cit.).

Chiosa la Suprema Corte rilevando che le circostanze aggravanti previste dall’art. 625, comma 1, n. 2 e 4, cod. pen., pur descrivendo modelli con significative assonanze sono pienamente compatibili perché descrivono condotte non pienamente sovrapponibili.

Correttamente, allora, sono stati ravvisati i presupposti di entrambe le aggravanti nel fatto perpetrato in concorso, di cui tutti sono responsabili.