Esecuzione: spetta alla Corte d’appello in caso di riforma parziale della sentenza di primo grado conseguente all’estinzione per prescrizione di un reato contestato (di Vincenzo Giglio)

Vicenda

Il PG presso la Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione avverso un’ordinanza di demolizione emessa dal giudice dell’esecuzione di un tribunale con la quale ha revocato l’ordine di demolizione emesso dalla Procura generale.

A giudizio del PG l’esecuzione spetterebbe in realtà alla Corte territoriale.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è stato trattato dalla terza sezione penale che lo ha deciso con la sentenza n. 44460, emessa in esito all’udienza del 19 ottobre 2022.

Il collegio ha accolto il ricorso.

Ha sottolineato che la Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’appellante VV in relazione ad uno dei reati contestatigli per prescrizione e rideterminando pertanto la pena complessiva.

L’ordine di demolizione emesso in esecuzione di tale sentenza avrebbe dovuto essere emesso dalla stessa Corte e non dal giudice di primo grado.

Ai fini della determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, l’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., dispone che «Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello».

Secondo la giurisprudenza, la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione spetta al giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione. In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che la sentenza di appello che dichiari l’estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l’affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all’imputato; così Sez. 1, n. 42896 del 27/10/2009, Rv. 245550 – 01.

La competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Rv. 240775 – 01).

Coerentemente, il collegio ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata per difetto di competenza funzionale.

Massima

La competenza a decidere sull’incidente di esecuzione è del giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione. Difatti, la sentenza di appello che dichiari l’estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l’affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all’imputato.