
La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 49418 del 29 dicembre 2022 ha stabilito che in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, non osta alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista un’insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore.
La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione, come legittimo, dell’impedimento del difensore derivante da concomitante impegno processuale, dell’impossibilità di farsi sostituire ex art. 102 cod. proc. pen., nei diversi procedimenti in quanto non autorizzato dai relativi assistiti. Nel caso esaminato l’istanza di rinvio avanzata dall’avvocato era motivata in ragione di un proprio legittimo impedimento, in quanto impegnato, nella stessa giornata, in udienza relativa ad altro processo da celebrarsi in Calabria ed a carico di imputati in misura cautelare.
Il difensore avanzava il legittimo impedimento deducendo l’assenza di autorizzazione tanto dell’imputato assistito nel presente giudizio ed anche dell’imputato (in custodia cautelare) assistito in Calabria, di farsi sostituire ex art. 102 cod. proc. pen.
La cassazione ha ritenuto di dare continuità al principio, invece applicato dal giudice di merito con conseguente manifesta infondatezza della relativa doglianza, per cui, in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, non osta alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso il quale può esclusivamente, ove sussista un’insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P.D.C., Rv. 273808).

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