Dichiarazioni calunniose rese nel corso di un interrogatorio nullo: ugualmente configurabile il reato di calunnia (di Riccardo Radi)

Integra il delitto di calunnia la condotta dell’indagato o dell’imputato che, nel corso dell’interrogatorio, pur se affetto da nullità per violazione del diritto di difesa, renda dichiarazioni idonee a costituire una falsa incolpazione nei confronti di un terzo.

Il principio di diritto è stato espresso dalla cassazione sezione 1 con la sentenza numero 46692/2021 che ha ritenuto fondato il ricorso della difesa, nella parte in cui si sostiene che l’interrogatorio reso dal L. al pubblico ministero – nel corso del quale erano state mosse le accuse calunniose – è nullo dal momento che non era stato dato l’avviso al difensore di fiducia, ritualmente nominato dall’interessato.

In tal senso è pacifica la giurisprudenza della cassazione secondo cui in dette ipotesi di interrogatorio l’assenza del difensore, determina la nullità per difetto di assistenza all’indagato, essendo tale sanzione espressamente prevista con riferimento alle ipotesi in cui la presenza del difensore è obbligatoria, a condizione che il difensore sia stato “ritualmente e tempestivamente avvisato” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 39474 del 3 luglio 2014, Rv. 260785 – 01; conformi: Sez. 6, Sentenza n. 13523 del 22 ottobre 2008, depositata il 26 marzo 2009, Rv. 243829; Sez. 1, Ordinanza n.7255 del 2 dicembre 2005, depositata il 27 febbraio 2006; Rv. 234048 – 01).

Tuttavia, la Suprema Corte osserva che le accuse contenute nel verbale di interrogatorio reso dal L. al pubblico ministero sono idonee a realizzare il reato di calunnia.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la nullità per violazione del diritto di difesa di un interrogatorio in cui un indagato o un imputato abbia mosso accuse calunniose a carico di un terzo non toglie validità ed efficacia all’atto per la parte in cui esso non ha valore di interrogatorio ma di denuncia di reato, se del caso calunniosa, nei confronti del terzo estraneo; la nullità dell’atto come interrogatorio non può, infatti, sopprimere il dato storico della notizia criminis falsamente denunciata che ha una sua autonomia concettuale in quanto il diritto dell’imputato di respingere l’accusa, e se del caso di mentire, non si può estendere fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 36861 del 12 maggio 2009, Rv. 244981 – 01; conformi: Sez. 6, Sentenza n. 9307 del 6 giugno 1994, Rv. 199437; Sezione 6, Sentenza n. 5343 del 6 marzo 1996, Rv. 205074).