
Il tema è sempre insidioso e la cassazione sezione 6 con la sentenza numero 49320 depositata il 28 dicembre 2022 indica che la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo, in primo luogo, alla personalità del chiamante, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con l’accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta. In secondo luogo alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza, spontaneità etc.), anche di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell’adozione di misure cautelari, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell’incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati.
La Suprema Corte premette che la chiamata di correo costituisce notoriamente, una prova che richiede mezzi di valutazione particolarmente sofisticati, attesi gli specifici rischi che, dapprima la concreta esperienza giudiziaria e, quindi, l’espresso apprezzamento del legislatore e le stesse norme regolatrici della materia (in particolare i commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen.), collegano alla chiamata in correità (Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, Rv. 263654).
Le Sezioni unite con la (sentenza n.20804 del 14 maggio 2013, Rv. n. 255142) hanno illustrato i presupposti sistematici e gli snodi argomentativi che devono orientare la valutazione delle prove dichiarative, ed in particolare quelle consistenti nelle dichiarazioni di collaboratori.
Le Sezioni unite hanno al riguardo esplicitamente affermato che nei commi 2 e seguenti dell’art. 192 cod. proc. pen. “si codifica, forse superfluamente, apparendo sufficiente la previsione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, un segnale didattico per la valutazione di dati probatori che, isolatamente considerati, si rivelano di minore efficacia dimostrativa, quali – da un lato – gli indizi in genere e – dall’altro – quegli specifici indizi costituiti dai contributi dichiarativi di coimputati del medesimo reato, di imputati in procedimento connesso […] la selezione di tali linee-guida lungo le quali il giudice, nell’operazione intellettiva di valutazione di questa tipologia di prove, deve muoversi si atteggia a metodo euristico, normativamente imposto, per scrutinare prove legalmente acquisite e verificarne la conducenza rispetto all’enunciazione accusatoria; si pone, almeno in apparenza, come deroga al principio del libero convincimento, senza determinarne, però, una effettiva contrazione o addirittura il superamento sotto il profilo contenutistico; non introduce, in via indiretta, un limite negativo di prova legale a tale principio e quindi una regola di esclusione probatoria […]”, purché naturalmente il giudice compia un uso razionale del fattore di prova.
Le considerazioni enunciate conducono ad alcune specificazioni in ordine al modello normativo di ragionamento probatorio ed ai relativi riflessi sul piano della motivazione.
Va in primo luogo confermato che la chiamata di correo è una prova che non si trova in una posizione ancillare che la renda apprezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa e da sola sufficiente (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607).
Si deve aggiungere poi, con chiarezza, che gli “altri elementi” utili per confermarne l’attendibilità possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola condizione che il loro valore confermativo sussista veramente.
Così, perfino una chiamata di correo o una dichiarazione etero-accusatoria de relato possono essere riscontrate da una fonte narrativa del medesimo genere, sia pure a condizione dell’utilizzo di parametri proporzionati all’entità dei “rischi” connaturati alla situazione (in tal senso, espressamente, S.U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143).
Allo stesso modo, non è necessario che l’elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607).
La seconda implicazione degli enunciati d’apertura attiene alla garanzia di efficacia della funzione confermativa dell’elemento di riscontro.
Oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all’imputazione (comma 1 dell’art. 187 cod. proc. pen.).
Ciò non vuol dire che siano ammissibili e valutabili solo prove concernenti gli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l’evento, la causalità e l’elemento soggettivo), poiché il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (Sez. 2, n. 2622 del 09/12/2003, Nucci, Rv. 227245).
Nondimeno, l’oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell’accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell’imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell’esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.). Ne discende che, in materia di apprezzamento della chiamata di correo, occorre che gli elementi di conferma dell’ipotesi di accusa non solo attengano allo specifico fatto criminoso in contestazione, in termini di sussistenza e di corrispondenza alla fattispecie incriminatrice, ma anche che confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata, nei termini che fondano la relativa contestazione.
Ciò non implica che l’elemento confermativo non possa consistere nella prova logica desumibile dall’accertamento di una circostanza diversa.
Occorre però che si tratti di una prova logica effettivamente pertinente al fatto, che lo confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incrementare, in termini generali ed astratti, la credibilità dell’accusa.
Detto altrimenti, la cosiddetta convergenza del molteplice non esige che gli elementi concorrenti riguardino la medesima circostanza di fatto che assume rilievo nell’economia della contestazione. Se così fosse, verrebbe meno il criterio di sufficienza del riscontro logico che poco sopra si è richiamato, e che non risulta oggetto di particolari contestazioni nel dibattito giurisprudenziale (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013 -dep. 2014-, Rv. 258759; Sez. 1, n. 33398 del 04/04/2012, Rv. 252930).
Tuttavia – giova ripetere – la convergenza deve riguardare circostanze tutte pertinenti alla specifica partecipazione criminosa, come del resto più volte affermato dalla cassazione (ad esempio, oltre a S.U., Aquilina, e Sez. 6, si possono richiamare Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, Rv. 260936; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009 -dep. 2010-, Rv. 245867; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv, 239744; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006 -dep. 2007-, Rv. 235800; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 – dep. 2006-, Rv. 233085).
In definitiva, la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo, in primo luogo, alla personalità del chiamante, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con l’accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta; in secondo luogo alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza, spontaneità etc.), anche di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell’adozione di misure cautelari, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell’incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, Rv. 210734).
In vero, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato (Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2001, Rv. 219889).
Ne consegue che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen. devono avere ad oggetto direttamente la persona dell’incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, Rv. 245867).
Dunque, la chiamata in correità o in reità non può di per sé soia costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome, a condizione che, oltre alle verifiche per ognuna di esse di cui si è detto, sussista l’autonomia genetica delle stesse, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse, onde evitare la c.d. «circolarità della notizia» (Sez U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).
E’, poi, necessario che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso, Rv. 235800; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607).
Quanto, poi, al valore dimostrativo delle ammissioni fatte dagli autori degli illeciti ad un collaboratore di giustizia, va rammentato che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione) hanno esaminato tale tema in relazione alla disciplina dell’art. 195 cod. proc. pen., chiarendo che la libertà del convincimento del giudice non tollera classificazioni aprioristiche dei tipi di prova e che anche la chiamata de relato resa dai soggetti indicati dall’art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., avente ad oggetto le confidenze ricevute dall’imputato, non può che soggiacere ai criteri di valutazione della prova ivi previsti e che per la sua utilizzabilità dibattimentale non può essere imposta l’escussione della fonte diretta, che, identificandosi con l’imputato, non può essere chiamato a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione.
D’altra parte, hanno osservato le Sezioni Unite, il confronto con le dichiarazioni del soggetto di riferimento è soltanto un modo – tra l’altro non l’unico né da solo sufficiente – per verificare la veridicità dei relata.
In tale arresto, le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che la valutazione della credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento, nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo.
Quanto all’attendibilità intrinseca del terzo, il cui racconto proviene dalla fonte di seconda mano, le Sezioni Unite hanno rilevato che se il dichiarante, non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti delittuosi in contestazione, fornisce, in ordine a questi, particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non contraddetti da questo, per averli appresi dalla fonte primaria, con la quale intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, e se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale.
Si pone, infine, l’operazione conclusiva di verifica giudiziale della chiamata de relato, nella ricerca di convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell’accusa e alla specifica condotta criminosa dell’incolpato: riscontro che, anche per la chiamata de relato, ben può essere offerto da dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati dall’art. 192., comma 3, cit., a condizione che siano rispettati i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nell’arresto in esame, quanto allo scrutinio di credibilità ed attendibilità delle singole chiamate e alla autonomia delle loro fonti informative.
Sulla scia di tale orientamento, va collocato il recente arresto della Suprema Corte in ordine al valore probatorio delle confidenze autoaccusatorie rese dall’imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni: si è affermato che le stesse hanno natura confessoria, una volta positivamente vagliata l’attendibilità del collaboratore ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegando piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Rv. 278503).
Concludiamo, ricordando le parole di Leonardo Sciascia che, nel febbraio del 1985, sottoscrisse come primo firmatario un appello al Presidente della Repubblica per assicurare “elementari garanzie di giustizia” ai 640 imputati di un processo per associazione camorrista a Napoli, nella lettera si dice che: “un’imputazione, quanto più è fondata sulle dichiarazioni dei pentiti, tanto più deve essere confortata da altri riscontri probatori e vagliata con assoluta oggettività”.

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