
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 23 depositata il 3 gennaio 2023 affronta un caso singolare che è la riprova che la realtà supera la fantasia.
Il tema è il seguente: se ti arrestano per detenzione di sostanze stupefacenti e successivamente all’arresto e alla convalida dove sei stato scarcerato evacui altri ovuli puoi essere di nuovo arrestato perché è configurabile un’autonoma e distinta condotta di detenzione?
Fatto
Il Signor E. veniva colto nel possesso di diciotto involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack e tratto in arresto.
Nelle more dell’udienza di convalida, accusava un malore e veniva perciò trasportato dai carabinieri in ospedale, con il sospetto che avesse ingerito altra sostanza di tal genere.
L’indomani si teneva l’udienza di convalida dell’arresto, che si concludeva con il provvedimento e la liberazione dell’indagato, avendo il giudice ritenuto di non dover applicare alcuna misura cautelare. Nelle ore successive, sempre in ospedale, il Signor E. espelleva quanto ingerito, ovvero quattro involucri aperti e vuoti e due ancora integri, contenenti complessivamente 214 mg. di cocaina, pari ad una dose media singola.
In relazione alla detenzione di tal ulteriore sostanza, i carabinieri hanno dunque proceduto ad un nuovo arresto nei suoi confronti, che tuttavia il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato, ritenendo: che tale sostanza, in quanto sicuramente ingerita prima del precedente arresto, fosse parte di quella oggetto dello stesso, non potendo perciò configurarsi, rispetto ad essa, un’autonoma e distinta condotta di detenzione; che non ne fossero note né la natura stupefacente né la precisa quantità; che, comunque, si tratterebbe di un fatto di lieve entità.
Ricorre avverso tale decisione il Pubblico ministero procedente, chiedendone l’annullamento, perché:
– erra il Giudice allorché non ritiene accertate natura e quantità di tale sostanza, risultando invece le stesse dalla relazione di consulenza tecnica trasmessagli prima dell’udienza di convalida dell’arresto ed evidentemente da lui non considerata;
– il reato di detenzione di stupefacenti ha natura permanente e si protrae fintanto che il soggetto ne abbia la disponibilità;
– la decisione vìola il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, per cui il giudice della convalida debba tener conto soltanto dei fatti noti alla polizia giudiziaria, o da essa conoscibili, al momento dell’arresto, secondo, cioè, una valutazione ex ante: e, nello specifico, all’atto dell’accertata ingestione di quegli oggetti, i carabinieri non potevano conoscerne la quantità, non potendo perciò escludere di trovarsi in un’ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza.
Decisione:
La cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e di conseguenza ha annullato l’ordinanza.
La Suprema Corte ricorda che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, per verificare, sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciutale e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno di tali due parametri (Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949).
Nello specifico, all’atto dell’espulsione dello stupefacente e del conseguente arresto, la polizia giudiziaria, non sapendo con precisione quando ed in quale quantità la sostanza fosse stata ingerita dall’indagato, né di quale specie essa fosse, non era nelle condizioni di poter ragionevolmente escludere una condotta di detenzione ulteriore rispetto a quella precedentemente accertata, perché eventualmente perfezionatasi in un momento diverso da essa e, comunque, protrattasi oltre nel tempo, nonché avente ad oggetto sostanze di tipologia differente.
Sulla base, dunque, di tali evidenze disponibili e tenuto conto, inoltre, che si trattava di aspetti suscettibili di rilevanza anche ai fini della specie e della gravità della condotta nonché per la valutazione della pericolosità dell’agente, la determinazione della polizia giudiziaria di procedere ad un nuovo arresto non può reputarsi irragionevole.
Dunque, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio e, per l’effetto, l’arresto del Signor E. dev’essere dichiarato legittimo.

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