
Premessa
Con ordinanza del 19 dicembre 2022 (allegata in calce al post) la Corte di assise d’appello di Torino, che procede nei confronti di Alfredo Cospito e Anna Beniamino per il delitto di strage previsto dall’art. 285 cod. pen., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui, relativamente al delitto medesimo, prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 311 cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.
Avvertenza preliminare
La notorietà della vicenda giudiziaria e l’ampia diffusione sui media dei fatti che ne formano oggetto e delle persone chiamate a risponderne rendono inutile l’anonimizzazione degli interessati.
D’altro canto, esiste un chiaro interesse pubblico all’informazione per la rilevanza collettiva dei temi connessi alla vicenda, per l’attualità della sua trattazione in sede giudiziaria e per la novità delle questioni giuridiche che saranno sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.
Vicenda giudiziaria
La Corte di assise d’appello di Torino sta procedendo nei confronti di Alfredo Cospito e Anna Beniamino, entrambi detenuti.
Il fatto loro contestato era avvenuto nella notte del 2 giugno 2006 ed era consistito nella collocazione di due ordigni ad alto potenziale esplosivo nei pressi di uno degli ingressi della Scuola allievi carabinieri di Fossano (CN).
Gli ordini erano dotati di un meccanismo temporizzato che aveva provocato la loro esplosione a distanza di 30 minuti l’uno dall’altro.
Per cause fortuite e indipendenti dalla volontà degli autori le esplosioni non avevano provocato danni a persone e il loro effetto era stato limitato a danni di modesta entità a cose.
L’attentato era stato rivendicato attraverso comunicati emessi dalla RAT-FAI (Rivolta anonima e tremenda-Federazione anarchica informale).
La procura della Repubblica di Torino aveva contestato il delitto previsto dall’art. 285 cod. pen. (Devastazione, saccheggio e strage).
Nel secondo grado, la Corte di assise d’appello aveva invece riqualificato la condotta, facendola rientrare nella previsione dell’art. 422 cod. pen. (Strage).
Di seguito, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione d’appello limitatamente a tale riqualificazione, confermando in tal modo la correttezza dell’originaria contestazione.
È divenuta dunque definitiva l’affermazione della responsabilità dei due imputati per il titolo di reato in questione e per le altre imputazioni ad esso unite in continuazione, così come è definitivo l’accertamento delle condizioni che consentono di attribuire ad Alfredo Cospito la qualifica di recidivo reiterato.
Il giudizio ancora pendente dinanzi la Corte di assise di appello di Torino riguarda quindi esclusivamente il trattamento sanzionatorio da applicare ai due imputati per il delitto ex art. 285 cod. pen, in relazione al quale è stata peraltro contestata l’aggravante dell’ essere stato commesso in danno di persone che rivestivano la carica di pubblici ufficiali ed a causa dell’adempimento delle funzioni ad essa connesse.
I difensori dei due imputati all’opera nel giudizio di rinvio hanno chiesto la concessione della circostanza attenuante prevista dall’art. 311 cod. pen. il quale consente una diminuzione della pena “quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità“.
Si tratta di un novum, poiché l’attenuante non era stata chiesta nel precedente giudizio e su di essa pertanto si è formato alcun giudicato.
Al tempo stesso, essa è applicabile al delitto ex art. 285 cod. pen. e il giudice procedente è tenuto a prendere in considerazione la richiesta difensiva.
La Corte di assise d’appello ritiene in effetti che ricorrano i presupposti per accogliere la richiesta medesima.
Senonché, la vigente formulazione dell’art. 69, comma 4, cod. pen., vieta che l’attenuante ex art. 311 sia dichiarata prevalente sull’aggravante della recidiva reiterata.
Questa specifica preclusione riguarda Alfredo Cospito e il suo effetto è di impedire, in ipotesi, l’applicazione della reclusione di durata compresa tra 20 e 24 anni in luogo dell’ergastolo il quale, a legislazione vigente, è l’unica pena che gli si può attribuire.
Il giudice procedente ritiene irragionevole il divieto di prevalenza dell’attenuante della speciale tenuità in quanto impeditivo della possibilità di irrogare una pena proporzionata all’effettiva portata oggettiva del fatto.
Intravede in questa irragionevolezza la lesione del principio del finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma 3, Cost.), del principio di offensività del precetto penale (art. 25, comma 2, Cost.) il quale impone che la pena si congruamente commisurata non solo alla pericolosità del soggetto agente ma anche all’effettivo disvalore della sua condotta e del principio di uguaglianza formale (art. 3, comma 1, Cost.), posto che fatti di ben diversa gravità, per il sol fatto di ricadere entro la previsione dell’art. 285 cod. pen., dovrebbero essere tutti puniti con la pena massima contemplata dal nostro ordinamento.
Per tutte questa ragioni, la Corte di assise d’appello di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui, relativamente al delitto punito dall’art. 285 cod. pen., prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 311 cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., per violazione degli artt. 3, comma 1, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost.
Gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale e il giudizio è stato sospeso.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.