Misura cautelare personale: gravi indizi di colpevolezza (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 32 depositata il 3 gennaio 2023 ha ribadito la definizione dei gravi indizi di colpevolezza sufficienti per l’adozione di una misura cautelare personale.

La Suprema Corte ha premesso che la giurisprudenza ha indicato che, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, il prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002).

La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.

Continua la Corte: “Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi; ne consegue che gli indizi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., che, oltre alla gravità, richiede anche la precisione e la concordanza degli indizi” (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).

Infine, chiosa ricordando che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Rv. 252178; Sez.6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv.265244).

Nella specie, il Collegio evidenziava che le risultanze probatorie (contenuto conversazioni intercettate) comprovavano la gravità indiziaria del reato contestato (il C., intervenendo nella relativa trattativa, si contraddistingue per essere acquirente finale di un’ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina fornitagli per il tramite del coindagato C.S., intraneo al gruppo associativo dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti).

Risultano, quindi, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate, una serie di elementi circostanziati che, valutati globalmente, danno adeguato conto, sul piano della gravità indiziaria, della condotta contestata, in coerenza alla contestazione cautelare mossa.