Bancarotta fraudolenta patrimoniale: non può riguardare beni sui quali il fallito eserciti un possesso precario (di Vincenzo Giglio)

Vicenda

In entrambi i gradi di merito GM, nella qualità di amministratore della M. SRL, è stato riconosciuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale semplice.

Il suo difensore ricorre per cassazione, deducendo vari motivi.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è stato trattato dalla quinta sezione penale che lo ha definito con la sentenza n. 45044/2022, emessa in esito all’udienza del 24 ottobre 2022.

Il collegio riconosce la parziale fondatezza di due dei motivi, nei termini che seguono.

Premette che nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano fatto ingresso nel patrimonio di quest’ultimo sicché non possono essere oggetto delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale i beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come nel caso di beni ricevuti in locazione, deposito o comodato (Sez. 5, sentenza n. 13556 del 27/02/2015, Rv. 262899).

Il pregresso possesso dei beni strumentali acquisiti in comodato non è dunque di per sé presupposto idoneo per la qualificazione della condotta contestata all’imputato in termini di distrazione.

Peraltro, la motivazione della sentenza non consente di comprendere se la Corte territoriale abbia ritenuto oggetto della contestata distrazione l’eventuale somma incassata dalla vendita dei suddetti beni, poi per l’appunto dati in comodato dall’acquirente ovvero se abbia considerato tale vendita (ed anche dunque il successivo comodato) meramente simulato.

Né ha chiarito la sentenza se il giudice di merito abbia invece ritenuto che oggetto della distrazione (rectius in questo caso: della distruzione) sia stato il diritto di godimento acquisito dalla fallita a seguito della concessione del comodato — certamente annoverabile in astratto nel patrimonio della medesima -, diritto evaporato in conseguenza della sottrazione della res che ne costituisce il termine oggettivo.

Tale eventualità avrebbe tuttavia richiesto un previo confronto con l’effettivo contenuto dell’imputazione, al fine di verificarne la compatibilità, nonché la verifica dell’effettivo valore di tale diritto al momento del trasferimento dei beni.

Il collegio ha conseguentemente annullato la decisione impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte territoriale.

Massima

Nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano fatto ingresso nel patrimonio di quest’ultimo sicché non possono essere oggetto delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale i beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come nel caso di beni ricevuti in locazione, deposito o comodato.