Avvocato difensore di se stesso: cadrà il tabù? (di Riccardo Radi)

È stata presentata la proposta di legge per modificare l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di esercizio dell’attività dell’avvocato a proprio favore.

Il quesito di fondo è se l’avvocato avrebbe nel caso la serenità psicologica e il distacco emotivo necessario per affrontare il processo.

I proponenti intendono, tramite una modifica dell’articolo 13 della legge n. 247 del 2012, permettere la facoltà dell’avvocato di svolgere l’incarico professionale anche a proprio favore e tale possibilità può essere esercitata in qualsiasi sede

Nel preambolo della proposta di legge numero 17 depositata alla Camera dei Deputati, si premette che la difesa in giudizio dei propri diritti è riconosciuta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Tale diritto fondamentale è garantito, in tutte le sue necessarie applicazioni, sia nella forma dell’autodifesa, sia nella forma della cosiddetta difesa tecnica, ossia il diritto di farsi assistere da un avvocato.

La difesa tecnica si configura addirittura come necessaria e irrinunciabile in quanto la presenza di un difensore dotato di specifiche competenze tecnico-giuridiche assolve all’interesse pubblico al corretto svolgimento del processo, interesse che trascende quello delle parti.

Con riferimento al processo penale, in particolare, nel quale è in gioco il diritto fondamentale della libertà personale dell’imputato, la nomina di un difensore è obbligatoria addirittura per l’imputato che possiede la qualità di avvocato.

Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che ha sottolineato l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli articoli 96 e 97 del codice di procedura penale, escludendo che le parti, anche se abilitate all’esercizio della professione forense, possano essere difese da loro stesse.

Le pronunce in tale senso sono motivate principalmente dal fatto che l’avvocato imputato non avrebbe la serenità psicologica e il distacco emotivo necessario per affrontare il processo e per contrastare efficacemente l’accusa.

Questo orientamento è rimasto invariato anche in seguito all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” che, all’articolo 13, comma 1, dispone che “l’avvocato può svolgere l’incarico anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito”.

 A tale disposizione, nonostante che non contenga alcuna limitazione in ordine agli incarichi professionali che un avvocato può assumere, è stato ascritto solo valore ricognitivo rispetto alla disciplina vigente.

La motivazione che la mancanza del necessario distacco emotivo e della serenità psicologica impedirebbero la valutazione adeguata delle situazioni di causa non appare condivisibile e il divieto per l’avvocato imputato di difendersi anche in sede penale rappresenta così una limitazione non necessaria del diritto di autodifesa.

Pertanto non si ritiene ravvisabile alcun motivo per mantenere tale limitazione ingiustificata, dato che l’interesse pubblico al corretto funzionamento del processo è già sufficientemente tutelato dalle specifiche competenze giuridiche che l’imputato sicuramente offre qualora possieda la qualità di avvocato.

La presente proposta di legge intende dunque precisare, tramite una modifica del citato articolo 13 della legge n. 247 del 2012, che la facoltà dell’avvocato di svolgere l’incarico professionale anche a proprio favore può essere esercitata in qualsiasi sede.

PROPOSTA DI LEGGE:

Articolo 1. 1. Al comma 1 dell’articolo 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo le parole: “può esercitare l’incarico professionale” sono inserite le seguenti: “in qualsiasi sede”.