
Quante volte avete ricevuto telefonate concitate da parte degli assistiti che trafelati comunicano di doversi presentare urgentemente in caserma per “Motivi di giustizia”?
L’ultima della serie mi è capitata ieri, in foto la convocazione.
Si può leggere “che qualora non ottemperasse al presente invito, senza valido e giustificato motivo, verrà deferito all’Autorità Giudiziaria (articolo 650 c.p.)”.
La convocazione è molto spesso legata all’esigenza di notificare degli atti giudiziari.
Sarà il caso di informare le Forze dell’Ordine che l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, fattispecie prevista dall’articolo 650 c.p. non si configura per esigenze di notificazione degli atti.
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 18362/2022 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato previsto dall’articolo 650 c.p. nel caso di inottemperanza alla convocazione in caserma per procedere alla notificazione di atti giudiziari.
La cassazione si è soffermata sulla definizione di provvedimento legalmente dato dall’Autorità che deve essere inteso come qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico diretto a perseguire dei pubblici interessi, idoneo a incidere direttamente sulla sfera soggettiva di un soggetto.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’ art. 650 cod. pen. è necessario che l’inosservanza riguardi:
a) un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia;
b) un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione (Cass., Sez. 1, 25/3/1999, n. 3755).
Ciò premesso, non integra gli estremi del reato di cui all’art. 650 cod. pen., la convocazione la cui esigenza da assolvere afferiva alla sola notificazione di atti, come è dato desumere dalla motivazione della sentenza impugnata, essa non poteva di per sé legittimare la convocazione per ragioni tutelate dalla fattispecie incriminatrice qui in rilievo.
È stato, infatti, affermato che “non integra la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., l’inottemperanza all’invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari” (Cass. Sez. 1, n. 41445 del 18/07/2013, Rv. 257531 – 01), ovvero l’inottemperanza a presentarsi presso un ufficio di polizia per la notifica del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 48310 del 13/11/2012, Rv. 253969) o, anche, l’inottemperanza a una convocazione della polizia, finalizzata a rendere più agevole la notifica di un provvedimento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, Rv. 252290 – 01).

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