
La registrazione di un colloquio tra avvocati è sempre deontologicamente scorretta, anche quando viene utilizzata per rappresentare il mancato rispetto di un accordo raggiunto.
Il Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli ha stabilito che: “L’Avvocato che, in uno scritto difensivo ed allo scopo di stigmatizzare il mancato rispetto – da parte del Collega di controparte – degli impegni assunti nell’ambito di trattative per la definizione bonaria del giudizio, riferisce di aver registrato un colloquio riservato tra loro intercorso viola i generali doveri di correttezza e lealtà di cui agli artt. 9 e 19 CDF, nonché l’art. 38 CDF, poiché la registrazione non autorizzata di un colloquio riservato fra colleghi, al pari della sua utilizzazione, non è mai consentita.
La dichiarazione confessoria della violazione di una fondamentale norma deontologica e di un basilare principio etico, resa all’Autorità Giudiziaria, pone slealmente in imbarazzo il collega di controparte, lede l’immagine dell’Avvocatura e mina il decoro e l’autorevolezza della funzione.
Laddove fosse provata la mancata registrazione, l’Avvocato che la millanta incorre comunque nella violazione degli artt. 9 e 16 CDF”.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Malinconico, rel. Ausiello), decisione n. 86 del 7 luglio 2022
Ricordiamo che l’articolo 38 del Codice Deontologico Forense, rapporto di colleganza, prevede:
1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

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