Provocazione per “accumulo” e configurabilità quando l’atto provocatorio sia posto in essere da un soggetto infermo di mente (di Riccardo Radi)

Com’è noto, ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono congiuntamente tre condizioni:

a) lo stato d’ira, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui.

b) il fatto ingiusto altrui, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale (Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 55741 del 25 settembre 2017).

c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta (Cassazione, Sezione 1, sentenza n. 52766 del 13 giugno 2017).

Ebbene, per quanto attiene al requisito di cui alla lettera a) , per configurare lo “stato di ira” è necessario che l’agente abbia perduto il controllo di sé stesso per mancato funzionamento dei freni inibitori e dunque questo elemento di natura soggettiva deve concretizzarsi in un impulso emotivo incontenibile che comporta la perdita, da parte dell’agente, del controllo delle proprie azioni, determinato dal fatto ingiusto altrui, e può consistere anche in un’alterazione emotiva che si protrae nel tempo.

Per quanto invece concerne il requisito di cui alla lettera b) , per “fatto ingiusto altrui”, deve intendersi ciò che riveste carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza, e tenuto conto che è comunque richiesto che tale fatto ingiusto debba essersi effettivamente verificato, a nulla rilevando l’erroneo convincimento dell’imputato.

In ordine al requisito indicato alla lettera c), inoltre, occorre osservare come pur non essendo richiesta la proporzione fra l’offesa e la reazione, sia comunque necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all’offesa, onde lasciar desumere l’esistenza del nesso di causalità tra le condotta ed il fatto ingiusto altrui e non di mera occasionalità.

Per verificare se tale adeguatezza sussista o meno, non si può limitare l’esame alla condotta ultima della persona oggetto dell’azione delittuosa, ma si deve considerare tutta l’eventuale serie di atti contrari a norme giuridiche o a regole primarie di convivenza che si siano succeduti nel tempo al fine di accertare se questi siano stati idonei, sul piano causale, a potenziare “per accumulo” la carica afflittiva di ingiusta lesione dei diritti dell’offeso e tali da assumere rilevanza nel rapporto causale offesa-reazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte indica le condizioni per il riconoscimento della provocazione per accumulo, ovvero “l’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo” (Cassazione, Sezione 1, sentenza n. 28292 del 9 maggio 2017).

Al riconoscimento dell’attenuante in questione, non è di ostacolo che il fatto ingiusto sia riconducibile alla condotta tenuta da una persona incapace.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il requisito dell’ingiustizia ben può sussistere quando l’atto provocatorio sia posto in essere da un soggetto infermo di mente, rilevando come il comportamento ingiusto debba, piuttosto, essere valutato per la sua contrarietà ai canoni etici e sociali, senza che rilevino le condizioni psicologiche del suo autore, poiché anche le vessazioni di un soggetto insano di mente sono in grado di produrre un grave turbamento nell’animo di chi le subisce, idoneo a giustificare l’applicazione dell’attenuante della provocazione di cui all’art. 62, n. 2 c.p.), (Cassazione, Sezione 1, sentenza n. 14270 del 16 aprile 2012; reazione dell’agente rispetto a condotte provocatorie della convivente affetta da un disturbo psichiatrico).

In sintesi, l’ingiustizia del fatto deve essere valutata alla luce di parametri oggettivi, a nulla rilevando le condizioni psicologiche di colui che provoca o vessa, poiché ciò che deve essere considerato è l’attitudine del comportamento a provocare lo stato d’ira.