
Premessa
La L. n. 199/2022, cui si deve la conversione del DL n. 162/2022, contiene una disposizione che merita di essere segnalata.
Il riferimento è al suo art. 5-bis che ha modificato l’art. 85 della cosiddetta riforma Cartabia, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità”, mutandone il secondo comma e aggiungendovi i nuovi commi 2-bis e 2-ter.
Si inseriscono di seguito la vecchia e la nuova formulazione del citato art. 85 così che sia agevole cogliere le differenze.
Formulazione originaria
(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)
1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Formulazione attuale
(Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità).
1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.
2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l’articolo 346 del codice di procedura penale. 2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».
Conseguenze e verosimili ragioni della modifica
È adesso chiaro che le persone offese non saranno più avvisate “della facoltà di esercitare il diritto di querela”, come inizialmente previsto dall’articolo 85 ed è altamente probabile che molti procedimenti verranno definiti con la sentenza di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità.
L’Autorità Giudiziaria dovrà informare della nuova procedibilità a querela dei reati solo ed esclusivamente se è in corso una misura cautelare personale, posto che, appunto, il nuovo articolo 85 non prevede più l’avviso generalizzato a tutte le persone offese: “alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l’azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata”.
Pare abbastanza verosimile che tale modifica sia stata giustificata dalla previsione che ben pochi degli aventi diritto avrebbero esercitato il loro diritto di querela sicché il mantenimento di un obbligo di avviso generalizzato si sarebbe risolto in un inutile appesantimento degli oneri comunicativi a carico di segreterie e cancellerie già ingolfate.
Una sorta di semplificazione, dunque, che tuttavia, innegabilmente, ridimensiona le opportunità della parte offesa di avere un ruolo nel procedimento.
Anche questa, se si vuole, è una delle conseguenze dell’esasperato gigantismo della nostra legislazione penale.
Anziché provvedere ad una ragionata ed equilibrata depenalizzazione su vasta scala, invocata da anni dai più autorevoli giuristi, si va per scorciatoie più o meno riuscite.

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