Intercettazioni e individuazione interlocutori: il trascrittore può svolgere la comparazione vocale anche senza incarico formale (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 49653 depositata il 30 dicembre 2022 ha stabilito che il trascrittore delle intercettazioni, anche se non ha ricevuto alcun incarico formale, può svolgere la comparazione vocale tra i suoni ed attribuire, con certezza o verosimiglianza, una voce (e i relativi contenuti) ad un soggetto piuttosto che ad un altro.

La Suprema Corte ha stabilito che improprio è il richiamo alla presunta incompatibilità dell’interprete, in quanto nella fattispecie si è in presenza di un trascrittore che, senza aver ricevuto alcun incarico formale, ha riconosciuto le voci degli imputati, laddove rientra nel compito del trascrittore anche quella di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad altro.

Secondo la cassazione, correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che, nel compiere detta indispensabile attività di carattere ricognitivo e prima ancora comparativo rimessa alla decifrazione dei suoni e la cui mancanza non consentirebbe di rendere intellegibili le intercettazioni, il trascrittore può svolgere la comparazione vocale tra i suoni ed attribuire, con certezza o verosimiglianza, una voce (e i relativi contenuti) ad un soggetto piuttosto che ad un altro.

Ciò perché, secondo la cassazione, si tratta di un’operazione ancillare rispetto all’incarico devoluto al trascrittore e nel cui svolgimento l’ausiliario del magistrato non finisce per assumere altro e diverso incarico rispetto quello originario, dovendosi così escludere qualsivoglia dedotta forma di incompatibilità (Sez. 2, n. 32255 del 27/10/2020, Rv. 280064).

Di conseguenza si ribadisce il principio che, in tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l’interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui – in esecuzione del medesimo incarico – attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un’attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l’intellegibilità delle intercettazioni.

Il riconoscimento può ritenersi sufficientemente affidabile in quanto eseguito sia dagli operanti che stavano procedendo alle attività di intercettazione, sia dall’interprete di lingua albanese, all’esito dell’ascolto di numerose conversazioni tra presenti, spesso di consistente durata, tali, pertanto, da consentire agli operatori un adeguato apprezzamento attraverso una graduale assimilazione dei timbri vocali, delle inflessioni e delle caratteristiche foniche di ciascuno dei soggetti colloquianti. Correttamente è stato ritenuto che l’asserita omessa indicazione nominativa dei pubblici ufficiali non pregiudichi l’affidabilità della ricognizione vocale essendo la stessa attribuita nell’informativa conclusiva, legittimamente utilizzabile in considerazione del rito abbreviato non condizionato scelto da tutti gli imputati, agli operanti che eseguirono l’arresto degli imputati e che da tempo stavano procedendo alle attività di ascolto, correttamente riportati negli atti.

A fronte di ciò, come rileva la sentenza impugnata, i difensori non paiono muovere censure pertinenti al rilievo della Corte territoriale per cui l’essere rimasti ignoti i nominativi degli operanti possa inficiare la valenza probatoria dei riconoscimenti.

La sentenza impugnata opera, pertanto, un buon governo della costante giurisprudenza secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate, il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria, le intestazioni formali delle schede telefoniche – che consentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 9/3/2021; Rv. 281265).

Già in precedenza si era, peraltro, affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252712; conf. Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Rv. 259478).

Costituisce, peraltro, ius receptum, in materia cautelare che la ricognizione di voce costituisce un grave indizio di colpevolezza che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alle dichiarazioni di colui che, avendo ascoltato la voce della persona sottoposta alle indagini, afferma di identificarlo con sicurezza (Sez. 2, n. 47673/2004, Sez. 2, n. 35487/2019 e Sez. 1, n. 35011 del 8/5/2013, Rv. 257209).

L’ennesima sentenza che amplia il fossato tra il comune sentire della comunità scientifica e la “consapevolezza” delle mille insidie che nascondono le trascrizioni e le comparazioni vocali da parte della nostra Suprema Corte.