Dichiarazione de relato: l’inutilizzabilità si ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 49529 depositata il 29 dicembre 2022 ha ribadito che il disposto dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che l’inutilizzabilità si ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria e non opera, invece, allorché il soggetto dichiarante abbia indicato la sua fonte immediata, senza tuttavia fornire le generalità, e quest’ultima non possa essere sottoposta all’esame perché non identificabile o per altra causa.

La Suprema Corte partendo da questo principio ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito.

Si è chiarito, infatti, che il disposto dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame, deve essere interpretata nel senso che l’inutilizzabilità si ricollega solo alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria e non opera, invece, allorché il soggetto dichiarante abbia indicato la sua fonte immediata, senza tuttavia fornire le generalità, e quest’ultima non possa essere sottoposta all’esame perché non identificabile o per altra causa (cfr., Sez. 5, n. 29177 del 15/02/2016, Rv. 267698 – 01; Sez. 3, n. 35426 del 03/07/2008, Rv. 240758 – 01 secondo cui la “indicazione” della fonte diretta non va intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull’indirizzo della persona dalla quale la notizia proviene, bensì come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia).

Ancora recentemente, peraltro, la cassazione ha avuto modo di ribadire che è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l’esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto ex officio dal giudice, anche quando risulti impossibile o estremamente difficoltosa la sua identificazione, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione (cfr., Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651 – 02).

Chiosa la Suprema Corte riaffermando che sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell’art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta né, d’altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l’integrazione dell’istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l’esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto (cfr., Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Rv. 261316 – 01).