Sottrazione strumentale alla notifica: non esclude la necessità della formale notifica all’imputato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 37698/2022 ha stabilito che la prova della conoscenza effettiva del processo non può sostituire e compensare il mancato espletamento della rituale sequenza delle notifiche anche se l’imputato si sia strumentalmente sottratto all’esecuzione delle notifiche.

La Suprema Corte premette che l’imputato si è sottratto in ogni modo ai tentativi di notifica.

Come risulta dall’esame degli atti e in particolare dal verbale della Polizia Locale di Latina si dà atto che P.: era stato più volte ricercato, sia al domicilio sia al luogo di abituale dimora; era stato contattato telefonicamente per concordare appuntamenti presso l’ufficio della Polizia stessa; aveva disertato tali appuntamenti, senza richiamare per comunicare l’impedimento e concordare nuovi appuntamenti; si era reso anzi irreperibile anche telefonicamente, cessando di rispondere alle chiamate e risultando in seguito irraggiungibile.

Fatta la premessa i Supremi Giudici hanno stabilito che la sentenza di secondo grado non può dirsi validamente pronunciata in difetto della formale notifica all’imputato dell’atto di introduzione al giudizio.

All’esito di un complesso processo di stratificazione legislativa e giurisprudenziale, si è infatti configurato un sistema che, nel rispetto dei principi costituzionali interni e sovranazionali, ha superato l’originario impianto fondato sulle presunzioni legali di conoscenza, richiedendo, oltre alla regolarità formale della notifica, la conoscenza effettiva del processo, situazione cui è equiparata quella in cui l’imputato si sia strumentalmente sottratto a tale conoscenza (il punto di arrivo di tale evoluzione – che trova conferma nella c.d. riforma Cartabia, entrata in vigore, può essere idealmente individuato in Sez. U., n. 23948, del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

Tuttavia la cassazione rileva che la prova della conoscenza effettiva non può sostituire e compensare il mancato espletamento della rituale sequenza delle notifiche.

In altri termini, occorre che alla conoscenza filtrata attraverso i meccanismi sanciti a livello legislativo si aggiunga quella effettiva da parte dell’imputato, senza che l’una possa surrogare l’altra.

Di conseguenza, anche quando risulti che l’imputato si sia strumentalmente sottratto all’esecuzione delle notifiche, come nel caso di specie, ai fini della validità dell’atto e quindi del giudizio, occorre seguire l’iter tracciato dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che impone, là dove la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato sia divenuta impossibile, di provvedere mediante consegna al difensore.

Nella vicenda in oggetto, la notificazione presso il difensore di fiducia di C.P. risulta disposta ma – come si evince dai verbali di udienza – non eseguita.

Pertanto, la citazione dell’imputato non è validamente eseguita, inficiando gli atti successivi, sino alla sentenza.