
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 49270 depositata il 27 dicembre 2022 ha esaminato la questione relativa all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nel giudizio in Cassazione, in assenza di una specifica e formalmente corretta richiesta della parte nel giudizio di merito.
Nel caso esaminato, il Procuratore generale ha rilevato che l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, 27.10.2021, n. 4835, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Rv. 269913 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782 – 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Rv. 271877 – 01).
La Suprema Corte ha stabilito che la formalità della richiesta non può precludere il riconoscimento della tenuità del fatto se la richiesta è stata fatta in modo formalmente errato.
I Supremi giudici osservano che nel verbale di udienza la difesa dell’imputato aveva chiesto “l’assoluzione per irrilevanza del fatto“, e, per quanto la formula, a stretto diritto, non sia corretta, essa è univocamente riferibile alla richiesta della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.
Pertanto, nel merito, il motivo è fondato, perché, in effetti, dalla lettura della sentenza non emerge una specifica motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità, né la stessa è desumibile implicitamente dal resto della pronuncia, perché lo stesso giudice riconosce l’applicabilità al fatto dell’attenuante speciale del terzo comma, secondo periodo, dell’art. 4 Legge n. 110 del 1975, il cui presupposto è il giudizio di “lieve entità” della condotta, ed anche perché in un passaggio successivo della sentenza lo stesso giudice ribadisce la natura “non particolarmente insidiosa” del coltello detenuto.
In questo caso la sostanza ha superato la forma.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.