Peculato d’uso: non configurabile in caso di condotta appropriativa di denaro (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 49117 depositata il 23 dicembre 2022 ha ribadito che il peculato d’uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro.

La Suprema Corte rileva che il denaro è menzionato in modo alternativo rispetto alle cose di specie solo nel primo comma dell’art. 314 cod. pen., mentre il secondo comma prevede la più tenue fattispecie solo in relazione all’uso momentaneo “della cosa“. 

Tale diversa previsione trova la sua ratio nella stessa natura fungibile del denaro che non consente, dopo l’uso, la restituzione della stessa cosa, ma solo del “tantundem“, irrilevante ai fini dell’integrazione dell’ipotesi attenuata (cfr., Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca Rv. 266242; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Sez. 6, n. 27528 del 6/7/2009, Severi; Sez. 6, n. 3411 del 23/1/2003, Sez. 6, n. 37771 del 8/11/2002, Sez. 6, n. 7972 del 26/8/1997, Sez. 6, n. 8286 del 3/5/1996, contra: Sez. 6, n. 4195 del 19/4/1995).

Peraltro, nella Relazione al Senato della legge n. 86 del 1990, si afferma esplicitamente che la figura del peculato d’uso può essere realizzata solo da parte di “consegnatari di specie“, avallando in questo modo la lettura della norma da parte della giurisprudenza sopra citata.

Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che l’oggetto della condotta appropriativa sia stato, invece, il denaro del soggetto amministrato cosicché, alla luce del principio di diritto sopra affermato, il Giudice ha errato nella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 314, comma secondo, cod. pen.