
Si apprende dalla stampa che il deputato Enrico Costa di Azione-Italia Viva ha proposto un ordine del giorno che impegna il Governo a “predisporre, con una rivisitazione organica, il ripristino della disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità derivanti dalla legge 3/2019″ (meglio nota col delicato nomignolo di Spazzacorrotti).
Se quell’ordine sarà accolto e se seguirà la rivisitazione vagheggiata da Costa, la prescrizione tornerà alla piena operatività in ogni stato e grado del giudizio penale.
Rimarrà tuttavia in piedi, in assenza di correttivi normativi, il granitico indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale, se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, è come se non si fosse costituito il rapporto giuridico processuale sicché non viene dichiarata la prescrizione eventualmente maturata successivamente al giudizio d’appello.
È bene precisare che tale orientamento non è imposto da alcuna norma imperativa ed è quindi a tutti gli effetti una creazione giurisprudenziale che potrebbe essere sostituita da un’altra di segno opposto.
La sua nascita e il suo consolidamento sono uno dei tanti segni di una stagione, fin troppo lunga, in cui la Cassazione ha decisamente sposato la causa della difesa sociale a scapito delle libertà individuali di cui pure dovrebbe essere il difensore di ultima istanza.
Se poi si prende in considerazione il numero abnorme degli esiti di inammissibilità dinanzi la nostra Corte Suprema, è davvero difficile non immaginare che gli esiti medesimi e quell’indirizzo siano ciascuno a suo modo un’espressione di quella giurisprudenza difensiva che tanti autorevoli giuristi hanno creduto di intravedere nell’operato dei giudici di legittimità.
Ed allora, se di rivisitazione organica deve trattarsi, potrebbe essere opportuno aprire un faro anche su questa prassi interpretativa e magari impedirla per legge.

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