
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 29941/2022 ha esaminato la questione relativa all’utilizzabilità, in sede di giudizio abbreviato, delle dichiarazioni spontanee dell’imputato inserite nel verbale di arresto.
La Suprema Corte ha stabilito che: “in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante”.
Fatto
Nel caso esaminato, la sentenza di merito aveva ritenuto utilizzabile l’espressione attribuita al ricorrente “Marescià adesso che aprite il garage per me ci sono dieci anni di carcere perché c’è sia droga che armi e io sono stato arrestato” escludendo che si trattasse di dichiarazioni spontanee rese in assenza del difensore, essendo una frase “non resa nel corso di una attività di polizia giudiziaria diretta ad assumere le dichiarazioni del soggetto nei cui confronti erano già emersi indizi di reità, ma piuttosto è stata una affermazione estemporanea dell’imputato, sia pure diretta e percepita dal personale che lo stava piantonando“, affermando trattarsi di un caso di inutilizzabilità c.d. fisiologica, pertanto sottratta al divieto di utilizzazione in sede di giudizio abbreviato che, invece, riguarda i casi di inutilizzabilità c.d. patologica.
L’espressione in questione risulta contenuta nel verbale di arresto dello stesso imputato in data 2.2.2021 non sottoscritto dal dichiarante.
Decisione
La cassazione ha ritenuto che l’assunto posto a base della ritenuta utilizzabilità probatoria non possa essere condiviso in ragione dell’orientamento di legittimità – affermato in caso analogo di condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell’imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto non sottoscritto dal predetto – secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Sez. 6 n. 14843 del 17/02/2021, Rv, 280880).
Nell’affermare il principio si è spiegato che anche se “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato” (Cass. S.U., n. 5 1150 del 25/09/2008 dep. 2009, Rv. 241884; recentemente, Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642).
Tuttavia è necessario ricordare che la polizia giudiziaria, a norma dell’art. 350, comma 2, cod. proc. pen., deve redigere verbale, tra l’altro, delle dette dichiarazioni spontanee: pur non essendo richiesto che la verbalizzazione riguardi ciascuna delle attività svolte, specialmente se realizzate in contestualità spazio-temporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituito detto atto dall’annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto.
Le stesse, dunque, ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Rv. 243734; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Rv. 252279), ma ciò proprio perché il relativo verbale viene sottoscritto dall’indagato.
Ne consegue che, in linea con quanto recentemente precisato da questa stessa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176), non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria”.
Nella stessa linea – volta a valorizzare, ai fini della utilizzabilità, la effettiva e controllabile spontaneità delle affermazioni dell’indagato sentito senza le garanzie è la giurisprudenza prevalente e più recente, richiamata dalla Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 Ud. (dep.2021), Rv. 280242, che ha aderito all’opzione ermeneutica più aderente al disposto dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, e, dunque, nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Rv. 272541; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Rv. 271148), essendosi spiegato in motivazione che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della ‘polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini.In conclusione, il dato probatorio costituito dalla affermazione attribuita all’imputato ricorrente nel detto verbale di arresto – determinata dalla sollecitazione della polizia giudiziaria ed acquisita senza garanzie – non sottoscritto dallo stesso imputato, non può essere considerato ai fini probatori nel rito abbreviato a fondamento della affermazione di responsabilità.

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