Videoriprese eseguite da un giornalista all’interno di un appartamento: sono utilizzabili? (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 30409/2022 ha esaminato la questione relativa all’utilizzabilità di fotogrammi estratti da una videoripresa eseguita da un giornalista (fintosi acquirente di sostanze stupefacenti) nel corso di un reportage all’interno di un appartamento.

Fatto

Il tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità della prova ricavata dalla registrazione audiovisiva in ambito domiciliare di comportamenti non comunicativi sull’assunto che si tratta di registrazione eseguita da privati.

La difesa ricorre rilevando che l’affermazione è erronea perché non ha rilievo chi abbia eseguito la videoripresa ma in quale luogo essa sia stata fatta.

Decisione

La Suprema Corte premette che la illegittima utilizzazione delle videoriprese eseguite da un giornalista televisivo all’interno dell’appartamento utilizzato per lo spaccio di droga va analizzata a partire dalle seguenti considerazioni.

In ragione del valore attribuito dalla Carta costituzionale all’inviolabilità del domicilio, non si può non riconoscere il carattere indebito di videoriprese eseguite all’interno di un luogo di privata dimora senza il consenso del suo titolare (impregiudicata la eventuale assenza di antigiuridicità della condotta per la ricorrenza di una qualche causa di giustificazione).

Il concetto di privata dimora è stato precisato alla stregua del valore della riservatezza del domicilio che il legislatore ha inteso salvaguardare.

La cassazione ha statuito che integra il reato di cui all’art. 615-bis, primo comma, cod. pen., la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora, precisando che ciò vale solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall’esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che si compie in tale luogo in condizioni da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei (Sez. 2, Sentenza n. 25363 del 15/05/2015, Rv. 265044).

Si è anche affermato che costituiscono prova atipica, ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., da ritenersi legittima perchè non lesiva dell’art. 14 Cost., le videoregistrazioni effettuate nel box cassa di un’autorimessa – di utilizzo promiscuo a tutti i dipendenti e con turnazione di più lavoratori nelle mansioni di cassa ivi svolte – che non configura, in tal caso, un “domicilio lavorativo”, dovendosi intendere in tal senso non qualsiasi luogo in cui si svolge l’attività di lavoro, ma quel luogo in cui a tale svolgimento si affianchi la possibilità di godere di riservatezza nell’esplicazione di atti della vita privata, escludendo ingerenze esterne indipendentemente dalla presenza della persona che ha la titolarità del domicilio (Sez. 5, Sentenza n. 11419 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266372.

Nel caso di specie non risulta dal testo del provvedimento impugnato né dal ricorso che le videoriprese furono eseguite clandestinamente; e tuttavia ciò deve desumersi dal fatto che il giornalista si finse un acquirente di sostanza stupefacente.

Ne consegue che ha errato il Tribunale a ritenere la utilizzabilità del fotogramma tratto dalle videoriprese eseguite nell’appartamento in questione solo perché compiute da privati.

In realtà si tratta di prova vietata e come tale inutilizzabile, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen.