
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 47739 depositata il 16 dicembre ha stabilito che all’avvocato può essere legittimamente conferito mandato per compiere attività investigativa preventiva per l’eventuale promovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna e quando è necessario l’intervento del giudice (concessione autorizzazioni, rimozione ostacoli all’esercizio dei poteri del difensore ecc.) il giudice competente a provvedere è il giudice dell’esecuzione.
La Suprema Corte ha ricordato che al difensore può essere legittimamente conferito, ai sensi dell’art. 391- nonies cod. proc. pen., il mandato per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l’eventuale promovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna.
Nell’ambito dello svolgimento di tale attività di indagine si può rendere necessario l’intervento del giudice che può concedere autorizzazioni (artt. 391-septies e 391-bis, comma 7, cod. proc. pen.) o assumere atti istruttori (art. 391-ter, comma 11, cod. proc. pen.) o, comunque, rimuovere ostacoli all’esercizio dei poteri attribuiti al difensore (art. 391-quater cod. proc. pen.).
In tali casi la competenza a provvedere è del giudice dell’esecuzione e non già del giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione posto che l’attività istruttoria è prodromica alla eventuale presentazione dell’istanza di revisione (Sez. 1, n. 1599 del 5/12/2006, dep. 19/1/2007, 236236 Sez. 1, n. 2603 del 12/01/2021, Rv. 280356 – 01).
Quanto alla procedura applicabile, il giudice dell’esecuzione, in base al coordinamento tra le norme generali in materia di provvedimenti del giudice (artt. 125 e 127 cod. proc. pen.) e quelle in materia di indagini difensive, deve adottare lo schema procedimentale previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che permette, comunque, una revisione della decisione da parte del giudice sulla base delle argomentazioni dell’opponente e, se del caso, degli accertamenti che si rendessero necessari (cfr. Sez. 1, n. 48475 del 12/09/2019, Rv. 278497 – 04, che ha precisato che “avverso i provvedimenti adottati de plano con riferimento alle istanze avanzate al giudice dell’esecuzione per esigenze di investigazioni difensive, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto in caso di abnormità del provvedimento mentre, nei casi ordinari, deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice che li ha emessi”).
In applicazione degli esposti principi, l’impugnata declaratoria di non luogo a provvedere non poteva essere emessa sicché la stessa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che dovrà esaminare l’istanza, previa verifica della sua competenza quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen.
Fatto
Nell’ordinanza suindicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza di “incidente di esecuzione o “reclamo” avanzata da F.S. avverso il provvedimento del pubblico ministero che non aveva accolto la richiesta di espletare l’interrogatorio del collaboratore di giustizia F.B. nell’ambito di indagine difensive finalizzate ad ottenere la revisione di una sentenza di condanna irrevocabile.
A ragione della decisione osserva che “la richiesta non rientra in alcune delle previsioni normative né in materia di incidente di esecuzione né di reclamo” e che, in ogni caso, non poteva essere assunto alcun provvedimento in materia di indagini difensive, neanche ai sensi dell’art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen., in assenza di procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari. Avverso l’ordinanza S. ha proposto ricorso per cassazione osservando, che l’istanza era stata avanzata ai sensi dell’art. 327 bis cod. proc. pen. per ottenere l’esame da parte del pubblico ministero del collaboratore di giustizia B. non potendo procedere all’atto istruttorio direttamente il difensore nominato per revisione per insuperabili ragioni ostative legate alla condizione soggettiva della persona da escutere, ammessa a programma di protezione, a cominciare dall’assenza di informazioni sul luogo di attuale domiciliazione.
Rileva il ricorrente che l’art. 327-bis cod. proc. pen., nel disciplinare le indagini difensive, espressamente precisa che tale attività può essere esercitata legittimamente anche per promuovere il giudizio di revisione.
Erra, pertanto, il G.i.p. nel considerare condizione ostativa all’accoglimento dell’istanza la non attuale pendenza di un procedimento nella fase di indagini preliminari. In caso contrario, dovrebbe ammettersi che il condannato non può ricorrere al supporto dell’autorità giudiziaria ogni volta che si manifesti l’oggettiva difficoltà di procedere all’espletamento di un atto istruttorio pur decisivo per la sua attività difensionale con ingiustificato stallo processuale arbitrariamente impedito dell’instaurazione del giudizio di revisione.
Ne segue l’abnormità del provvedimento impugnato.

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