
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 48002 depositata il 19 dicembre 2022 ha stabilito che il requisito della petulanza è ravvisabile nel “modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce (…) per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà di altre persone”.
La Suprema Corte ha ricordato che la petulanza è una delle caratteristiche costitutive della contravvenzione ex art. 660 cod. pen., per tale intendendosi un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà (Sez. 1, n. 6064 del 6/12/2017, dep. 2018, Rv. 272397), che deve ricorrere nella struttura stessa del reato: in tal senso la petulanza attiene al perimetro della condotta penalmente rilevante, ed è antecedente alla verifica dell’elemento soggettivo, che consiste nella volontà della condotta e nella direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà (Sez. 1, n. 11755 del 01/10/1991, Poli, Rv. 188987).
Sempre in connessione al tema della petulanza, è destituita di fondamento l’osservazione per cui nella specie non ricorrerebbe tale caratteristica, che postula l’esistenza di almeno due episodi molesti: infatti, detto rilievo è soprattutto privo di base giuridica, in quanto il reato di molestia o disturbo alle persone può essere realizzato anche con una sola azione, non essendo per sua natura necessariamente abituale (Sez. 1, n. 11514 del 16/03/2010, Rv. 246792; Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 258260; Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276309).

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