
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 48001 depositata il 19 dicembre 2022 ha ribadito che in tema di detenzione di materie esplodenti l’esame deve vertere sull’analisi dell’oggettività giuridica e sulla valutazione del dolo specifico del contestato reato – il fine di incutere pubblico timore – a prescindere dagli effetti dannosi materiali dello scoppio.
La Suprema Corte ha evidenziato che nel caso esaminato è evidente che il dolo dell’agente era proprio diretto a compiere un’azione dimostrativa incutendo pubblico timore, atteso il bersaglio prescelto (Agenzia delle Entrate) e l’ora mattutina dell’attentato ad uffici chiusi, sicché è questo il discrimine tra le due figure di reato, che conferma la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza. Sul punto, l’esegesi di legittimità è univoca nell’affermare che in tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen. è volta a tutelare la vita e l’incolumità fisica riferibili a un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontà del fatto, mentre il delitto previsto dall’art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l’ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 37384 del 22/09/2006, Rv. 235082; Sez. 1, n. 9286 del 20/01/2014, Rv. 259731; Sez. 1, n. 15697 del 11/01/2022, Rv. 282952).
A tenore di tale differente oggettività giuridica e struttura dell’elemento psichico, i giudici del merito correttamente hanno ritenuto sussistenti i caratteri tipici della contestata fattispecie delittuosa, descrivendoli in termini aderenti alla sua definizione normativa, ed illustrando concretamente la condotta materiale del contestato delitto, descritta dal citato art. 6 legge n. 895 del 1967 come l’azione di colui che fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti.

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