Violazione di domicilio: ricorre anche quando il detentore dell’immobile non abbia un valido titolo abitativo (di Riccardo Radi)

Proprietario dell’immobile commette violazione di domicilio anche se l’occupazione non è coperta da valido titolo abitativo.

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 47770 depositata il 16 dicembre 2022 ha ribadito che è configurabile il reato di violazione di domicilio a prescindere se l’occupante sia sprovvisto di un valido titolo abitativo.

La Suprema Corte ha ricordato che ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l’occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all’occupante l’esercizio dello “ius excludendi” quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull’immobile consentono di ritenere quel luogo come l’effettivo domicilio dell’occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Rv. 276907) in fattispecie nella quale l’occupante non aveva liberato l’immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentito per un certo periodo all’uso del medesimo quale abitazione dell’occupante, vi si era introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto il cancello d’ingresso; n. 42806 del 2014 Rv. 260769).

Gli Ermellini si sono soffermati sulla insussistenza dello ius excludendi, specificando che esso sussiste anche nel caso in cui, di là di espresse previsioni, esso sia insito nelle circostanze concrete, quali l’abitare di fatto una determinata casa, senza che possa peraltro assumere rilievo la inesistenza di un contratto, potendo il diritto di uso o abitazione fondarsi anche su patto verbale ed essere riconosciuto per i motivi più disparati, che non assumono rilievo alcuno ai fini della configurazione della fattispecie penale in argomento (né potrebbe assumere rilievo il fatto che il proprietario abbia mantenuto il possesso delle chiavi dell’appartamento, circostanza che non dà, comunque, diritto ad accedervi ).

Integra, invero, il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello “ius excludendi”, non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell’agente o l’assenza di violenza sulle cose (Sez. 5, n. 19546 del 27/03/2013 – dep. 07/05/2013, M, Rv. 25650601).

A ciò si aggiunga che la eventuale circostanza di una occupazione non coperta da un valido titolo non è stata ritenuta idonea ad escludere l’esercizio dello “ius excludendi”, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto tra occupante e originario titolare del diritto sul bene consentono di ritenere, comunque, quel luogo come l’effettivo domicilio del soggetto non legittimato (Sez. 5, Sentenza n. 42806 del 26/05/2014 Ud., dep. 13/10/2014, Rv. 260769).

In tal senso, viene in rilievo non già il titolo formale in virtù del quale il domicilio – nell’accezione, costituzionalmente tutelata, di luogo in cui si esplica la personalità dell’individuo nell’intimità – è costituito, bensì il rapporto di fatto instaurato con l’abitazione, tanto che non è configurabile il reato di violazione di domicilio nella condotta del locatario che, pur avendo subìto un provvedimento di sfratto emesso dal giudice civile, si introduce nell’immobile prima che il locatore venga reimmesso effettivamente nel possesso, spontaneamente o in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata per rilascio (Sez. 5, n. 52749 del 11/10/2017, Rv. 271466).