Sospensione condizionale della pena: negabile per i precedenti di polizia (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 47003 depositata il 13 dicembre 2022 ha stabilito che la sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base dei precedenti di polizia.

La Suprema Corte premette che non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Rv. 267773; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, Rv. 239131).

Da tali premesse la cassazione ribadisce che la valutazione dei giudici di merito alla base del diniego del beneficio ex art. 163 cod. pen. è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui precedenti di polizia poiché nessuna disposizione ne stabilisce l’inutilizzabilità, ed anzi l’art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell’autorità giudiziaria ad essi “ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale” (Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Rv. 247469; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685).

Nel caso suindicato i giudici di merito hanno negato il beneficio della sospensione condizionale fondando la prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati della stessa specie sulle condotte di contenuto omologo poste in essere nei confronti di un’altra donna, nonché dell’ex marito e del compagno della persona offesa, desunte dalle denunce acquisite agli atti, e ritenute, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, indice di una incapacità di contenere gli impulsi aggressivi.

Chiosa la Suprema Corte che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne prevede l’inutilizzabilità, ed anzi la L. n. 121 del 1981, art. 9, prevede espressamente la possibilità di accesso dell’Autorità Giudiziaria ad essi, “ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale” (Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Rv. 247469).