Rapina impropria: per la configurabilità non è richiesto l’impossessamento, essendo sufficiente la sottrazione del bene (di Riccardo Radi)

Le differenze tra la rapina impropria, la rapina propria e il furto in tema di consumazione.

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 48028 depositata il 19 dicembre 2022 ha ribadito che ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa.

La Suprema Corte ha sottolineato che a differenza della rapina propria ex art. 628, comma 1, cod. pen., per la cui consumazione – come per il furto – è necessaria la verificazione dell’evento dell’impossessamento della cosa mobile altrui, per la consumazione della rapina impropria è invece sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione (Sez. 2, n. 11135 del 22/2/2017, Rv. 269858).

Sulla questione le Sezioni Unite (v. Sez. U, n. 34952 del 19.4.2012, Rv. 253153), difatti, hanno avuto modo di osservare che, poiché il comma secondo dell’art. 628 c.p. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, deve ritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso.

È configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.

La pronuncia delle Sezioni Unite assume speciale importanza non solo per il principio appena richiamato, che ammette la configurabilità del tentativo di rapina impropria, ma anche per aver posto in chiaro un’importante differenza – quanto alla consumazione del reato – tra la fattispecie della rapina propria (art. 628 comma 1 c.p.) e quella della rapina impropria (art. 628, comma 2, c.p.).

Mentre la rapina propria si consuma (come il furto) solo quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l’impossessamento della stessa, la rapina impropria, invece, si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l’impossessamento, il quale non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa ma è richiesto dalla norma incriminatrice – ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria – solo come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l’impunità.

In altri termini, per il perfezionamento della rapina impropria è sufficiente l’apprensione del bene altrui e non è necessario l’impossessamento, che, invece, postula l’acquisto del possesso sulla cosa sottratta ad altri; possesso che, secondo la stessa definizione data dall’art. 1140 c.c., consiste in una signoria indipendente ed autonoma, esercitata dall’agente sulla res.

Deve precisarsi che il controllo del personale di vigilanza non rileva al fine della sussistenza della sottrazione del bene ma incide soltanto sul conseguente momento dell’impossessamento, atteso che sotto la sorveglianza altrui ciò che viene ad essere impedita non è l’apprensione del bene ma l’acquisizione di un’autonoma disponibilità del bene.

D’altra parte, sempre le Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17.7.2014, Rv 261186), con riferimento alla fattispecie criminosa del furto, della quale costituiscono elementi costitutivi sia l’impossessamento che la sottrazione del bene, ha affermato che la vigilanza della persona offesa o del personale incaricato della sorveglianza impedisce l’impossessamento ma non dunque la sottrazione.

Sul punto, infatti, la citata pronuncia ha chiarito che “l’impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall’intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, l’incompiutezza dell’impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell’ambito del tentativo”.