
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 165, pubblicata il 19 dicembre 2022 ed emessa l’11 ottobre 2022, ha stabilito che: “il decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare”.
In merito all’efficacia nel giudizio disciplinare del provvedimento di archiviazione penale su medesimi fatti si rileva che la ricorrente ha richiamato il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP nell’ambito del procedimento penale nel quale veniva dalla Procura della Repubblica contestato il reato di cui all’art. 483 c.c. “per aver falsamente attestato, nella richiesta, diretta al COA di Imperia di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Imperia, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla Legge Professionale e di non aver subito condanne penali”. Secondo la ricorrente, infatti, il CDD, a fronte della detta archiviazione, non avrebbe dovuto discostarsi dalle valutazioni ivi effettuate secondo cui non poteva coltivarsi l’accusa “potendosi ipotizzare che l’indagato sia incorso in errore, ritenendo che il contenuto del certificato del casellario giudiziale prodotto con l’istanza la esentasse dalla doverosa dichiarazione della precedente condanna”.
In punto di diritto deve osservarsi che la giurisprudenza domestica ha da sempre affermato l’autonomia di valutazione e giudizio dei fatti in sede penale e in sede disciplinare; in particolare è stato affermato che l’eventuale archiviazione in sede penale per i medesimi fatti non abbia alcuna efficacia di giudicato nel giudizio penale.
Il decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 dell’1 febbraio 2021).
Il decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24378 del 3 novembre 2020).
In punto di fatto deve, comunque, evidenziarsi che se da un lato il GIP ebbe a ritenere che poteva ipotizzarsi che l’indagata fosse incorsa in errore, ritenendo che il contenuto del certificato del casellario giudiziale prodotto con l’istanza la esentasse dalla doverosa dichiarazione della precedente condanna, dall’altro lato ha affermato che: “Nel compilare il modulo predisposto dall’ordine degli Avvocati di Imperia per l’iscrizione l’indagata avrebbe comunque dovuto dichiarare la precedente condanna penale (sebbene il reato fosse estinto). Infatti la dichiarazione che deve fare l’istante è di non aver subito condanne penale, a nulla rilevando una causa estintiva successiva alla condanna e verificatasi ai sensi dell’art. 167 c.p.”.

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