
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 47765 depositata il 16 dicembre ha stabilito che il reato di lesioni è configurabile anche in assenza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva.
La Suprema Corte rileva che l’assenza di certificazione medica non consente, nel caso di specie, di escludere la sussistenza delle lesioni cagionate al C., che era stato colpito dall’imputata con uno spray urticante a base di capsicum, attingendolo agli occhi.
Il C., infatti, come risulta espressamente dalla sentenza di merito, aveva momentaneamente perso la vista e solo in seguito, dopo aver fatto una doccia, l’aveva recuperata, essendo, peraltro, stato costretto a portare gli occhiali scuri per la perdurante irritazione.
Tale versione, corroborata dai testi presenti al fatto e non messa in discussione dalla difesa, consente, pur in assenza di un certificato medico, non essendosi il recato al pronto soccorso, di individuare la presenza di un’alterazione della funzionalità dell’organo, ancorché transitoria, consistente nella perdita della vista e nel permanere dell’irritazione, il che, senza alcun dubbio, ha comportato una perdita di funzionalità dell’organo con compromissione temporanea dello stesso ed un conseguente, ancorché rapido, processo riabilitativo (Sez. 1, n. 31008 del 25/09/2020, , Rv. 279795; Sez. 5, n. 33492 del 14/05/2019, Rv. 276930).
Non vi è dubbio, infatti, che il reato di lesioni personali possa essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l’assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l’attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva (Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, Rv. 282088).

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