
Si apprende dalla stampa (questo il link ad un articolo di G. Carrer su Leformiche.net) che “Tra gli emendamenti presentati dal governo alla Manovra c’è anche un articolo intitolato “Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica” che riguarda le intercettazioni preventive. La novella interviene sulla legge del 2005 che prevede “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” e, si legge nella relazione illustrativa, “intende garantire che le spese relative alle intercettazioni” svolte per fini di intelligence (diverse da quelle giudiziarie e da delle forze di polizia in ambito investigativo), attualmente a carico del ministero della Giustizia, siano più “correttamente imputate all’apposito programma di spesa concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze”. In questo modo, “si consente anche di evitare la circolazione al di fuori del Comparto intelligence di documentazione contabile contenente elementi di natura sensibile, come numeri telefonici e autorità giudiziaria autorizzante, che rende riconducibile la relativa attività ai Servizi di informazione, determinando un evidente vulnus alle esigenze di riservatezza che caratterizzano le suddette operazioni”. È un pezzo della riforma voluta da Carlo Nordio, ministro della Giustizia, sulle intercettazioni (“Le intercettazioni devono essere solo uno strumento per la ricerca della prova e non la prova in sé”, ha detto nei giorni scorsi). La relazione illustrativa recita che per “coerenza e coordinamento, al fine di realizzare una sistematizzazione e chiarificazione della disciplina sostanziale delle intercettazioni preventive per fini intelligence”, sono stati eliminati i collegamenti con l’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni) “atteso che l’ancoraggio delle captazioni del Comparto informativo alle previsioni codicistiche ha determinato criticità e difficoltà interpretative”. Dunque l’emendamento prevede anche “la distruzione dei supporti e dei verbali e l’ambito della documentazione oggetto di distruzione, comprendendo le richieste di proroga degli ascolti, di nuove attivazioni, nonché la relazione conclusiva, in quanto, nell’esplicitare le motivazioni sottese all’esigenza informativa prospettata all’[autorità giudiziaria], tali documenti possono recare anch’essi gli esiti degli ascolti”. Inoltre, è prevista un’ipotesi di differimento del deposito dei verbali e dei supporti, previa autorizzazione del procuratore generale, per un periodo non superiore a sei mesi, su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa“.
Lo strumento delle intercettazioni per fini di intelligence è regolato dall’art. 4 del DL n. 144/2005, convertito dalla L. n. 155/2005.
La norma attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza a richiedere al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma l’autorizzazione a svolgere le attività di intercettazione preventiva previste dall’art. 226 delle norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale, secondo la procedura ivi prevista.
L’autorizzazione è possibile solo se le intercettazioni sono ritenute indispensabili per l’espletamento delle attività di istituto previste dagli artt. 6 e 7 della L. n. 124/2007.
L’art. 6 regola l’attività dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e le assegna il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall’estero. Spettano inoltre all’AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. È, infine suo compito individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
L’art. 7 regola l’attività dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e le assegna il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Le spettano inoltre le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. Le spetta infine di individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
Questa è l’attuale cornice normativa.
Se l’emendamento governativo dovesse essere approvato, il Governo avrebbe indiscutibilmente le mani più libere.
Si vedrà.

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