
Vicenda
TP si rivolge al giudice dell’esecuzione (GE), chiedendo e ottenendo il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze. La pena complessiva viene determinata in sei anni e due mesi di reclusione e € 1.300 di multa.
Ricorre per cassazione il PM osservando che lo stesso GE si era già pronunciato in passato sulla medesima istanza, determinando tuttavia la pena complessiva in sette anni e sei mesi di reclusione e € 1.400 di multa. Questa prima decisione era divenuta definitiva – osserva il ricorrente – e non può essere più modificata.
Decisione della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato trattato dalla prima sezione penale che lo ha definito con la sentenza n. 43415/2022, emessa in esito all’udienza dell’ 11 ottobre 2022.
Il collegio ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Ciò perché il principio del “ne bis in idem” è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del GE nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5^, n. 34324 del 07/10/2020, Rv. 280033).
In effetti, dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si evince la portata del cd. “giudicato esecutivo”, che opera, peraltro, soltanto per le questioni dedotte ed effettivamente decise, tanto da imporre la declaratoria di inammissibilità di istanze con cui si ripropongono questioni già decise, basate sui medesimi elementi.
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza impugnata, ha riconosciuto la continuazione tra due reati che già, in precedenza, aveva ritenuto riuniti per continuazione: quindi, su questo aspetto, emettendo una decisione inefficace.
Peraltro, nel determinare la pena complessiva, il giudice dell’esecuzione aveva adottato una decisione differente rispetto a quella precedente, senza che ciò fosse giustificata da elementi nuovi: con ciò violando, appunto, il principio del ne bis in idem.
Massima
Il principio del “ne bis in idem” è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona.

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