Difensore presente a tutte le udienze ma privo di nomina formale: conseguenze (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 47829 depositata il 19 dicembre 2022 ha stabilito che la presenza dell’avvocato a tutte le udienze non può sostituire la nomina formale.

La Suprema Corte ha ricordato che una parte della giurisprudenza di legittimità, ritiene “valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia”. (Cassazione sezione 1, n. 11232 del 18.02.2020, Rv 278815; Cassazione sezione 5, n. 36885 del 03.02.2017, rv 271270).

Tale orientamento giurisprudenziale ritiene che la nomina del difensore possa essere considerata valida quando, sulla base di fatti concludenti, possa desumersi la volontà dell’imputato di conferire il mandato difensivo a un determinato avvocato.

I fatti concludenti, però, devono essere riconducibili all’imputato ed essere significativi della sua inequivoca volontà di conferire il mandato.

Nel caso esaminato però non è rinvenibile un qualsiasi atto riconducibile all’imputato, dal quale sia possibile desumere la sua volontà di nominare l’avvocato L.S.

La presenza del professionista a tutte le udienze di fronte a Tribunale e alla Corte di appello, non ha un significato inequivoco e non presuppone necessariamente la volontà dell’imputato di farsi difendere da quell’avvocato.