
Le Sezioni unite, con la recentissima sentenza n. 47502/2022, hanno chiarito che la sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del procuratore della Repubblica che del procuratore generale a norma dell’articolo 608 Cpp.
La Suprema corte, ove rilevi l’illegittima applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l’annullamento senza rinvio, ex articolo 620 lettera l) Cpp, della sentenza impugnata.
Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare a norma degli articoli 662 e 183 disposizioni attuative del Cpp, nei casi di pena accessoria predeterminata nella durata, il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell’articolo 676 Cpp, non trovando applicazione l’articolo 130 Cpp.
La questione rimessa alle Sezioni unite era stata così formulata: “Se il pubblico ministero possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza che, all’esito di giudizio ordinario, abbia omesso l’applicazione di una pena accessoria, ovvero debba investire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 676 Cpp”.
Il rimedio all’omessa applicazione della pena accessoria è innanzitutto quello fornito dalle ordinarie impugnazioni praticabili nel giudizio di cognizione fino al ricorso per cassazione. Qualora la sentenza di condanna divenga definitiva senza che la pena accessoria sia stata disposta, il sistema consente tuttavia di intervenire sull’omissione anche nella fase esecutiva, purché ricorrano le condizioni che rendono tale intervento compatibile con detta fase, con riguardo all’automaticità della pena accessoria ed alla predeterminazione della sua specie e della sua durata in conseguenza della condanna. Questa possibilità non preclude il ricorso per cassazione.
I due rimedi sono anzi complementari, nelle diverse e successive fasi nelle quali si collocano, nel garantire la più ampia opportunità che la pena accessoria, prevista dalla legge, sia effettivamente applicata ove ne sussistano i presupposti.
Le Sezioni unite penali hanno precisato che, la sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del procuratore della Repubblica che del procuratore generale a norma dell’articolo 608 Cpp.
La Suprema corte, ove rilevi l’illegittima applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l’annullamento senza rinvio, ex articolo 620 lettera l) Cpp, della sentenza impugnata.
Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli articoli 662 e 183 disposizioni attuative del Cpp, nei casi di pena accessoria predeterminata nella durata, il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell’articolo 676 Cpp, non trovando applicazione l’articolo 130 Cpp.
La Cassazione ha, così, annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che dispone.

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