Sequestro probatorio: deve sempre rispettare il principio di proporzionalità (di Vincenzo Giglio)

Vicenda

MP è stato destinatario di un decreto di perquisizione e sequestro probatorio.

La sua istanza di riesame è stata respinta dal tribunale competente e il suo difensore ha fatto ricorso per cassazione contro la relativa ordinanza.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è stato trattato dalla seconda sezione penale e deciso con la sentenza n. 42058/2022 emessa in esito all’udienza dell’8 settembre 2022.

La decisione consente di fare il punto sui limiti propri dei mezzi di ricerca della prova ed in particolare della perquisizione e del sequestro a fini probatori.

Se ne parlerà per singoli punti.

…Grado di specificità del decreto di perquisizione e mezzi di reazione

Non è consentito che il decreto di perquisizione, per la sua genericità, possa divenire uno strumento di ricerca non di elementi di prova di un reato ma di notizie di reato. Perciò, al fine di evitare che i provvedimenti di perquisizione e sequestro si trasformino in strumenti di ricerca della notitia criminis, è necessario che essi individuino, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili in fatti addebitati a un determinato soggetto, e permettere, inoltre, la verifica della sussistenza delle esigenze probatorie (Sez. 6, n. 2882 del 06/10/1998, Rv. 212678-01).

D’altro canto, tuttavia, non può ritenersi pretesa l’indicazione dettagliata delle cose da ricercare e da sequestrare, sia perché, il più delle volte, esse non possono essere individuate a priori, sia perché l’art. 248, comma 1, cod. proc. pen., nel prevedere l’invito alla consegna allorquando, attraverso la perquisizione, si ricerchi una cosa determinata, implica che oggetto della ricerca possano essere anche cose non determinate, che potranno essere individuate solo all’esito dell’esecuzione della perquisizione.

Secondo l’orientamento di legittimità, nel caso di ricerca di cose non determinate, ai fini della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato, effettuato dalla polizia giudiziaria all’esito di perquisizione disposta dal pubblico ministero, non è richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di «corpo di reato» e di «cosa pertinente al reato» (Sez. 1, n. 1953 del 10/03/1997, Rv. 207430-01).

Quando, invece, la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato e di cosa pertinente al reato, in relazione ai fatti per cui si procede, l’autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro ovvero ordinare la restituzione delle cose ritenute non suscettibili di sequestro. Infatti, in tema di sequestro, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria all’esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di «quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine», egli è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente a oggetto cose non specificate nel provvedimento; invero, poiché l’indeterminatezza dell’indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro (e cioè la qualifica dei beni come corpo o pertinenza del reato) e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte dell’autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5672 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 215566-01).

Da ciò consegue che, qualora il pubblico ministero – delegando la polizia giudiziaria e indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata – disponga il sequestro nei termini di cui si è appena detto e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l’ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen. (art. 257 cod. proc. pen.), il quale contiene l’indicazione delle cose da sequestrare. In tale ipotesi, qualora il pubblico ministero non restituisca d’ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l’interessato potrà invece avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al g.i.p. contro l’eventuale diniego, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208-01).

…Principio di proporzionalità

Pur non essendo vietato disporre un sequestro molto esteso, in particolare, anche di dispositivi elettronici, al fine di esaminare un’ampia massa di dati in essi contenuti e di estrapolare quelli necessari ai fini della prova del reato (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489-01), tuttavia il principio di proporzionalità – il quale, in quanto strumentale alla tutela dei diritti individuali anche nell’ambito processuale penale, trova piena applicazione con riguardo ai mezzi di ricerca della prova, attesa l’idoneità di questi a incidere su beni giuridici costituzionalmente tutelati (Sez. 6, n. 6623 del

09/12/2020, dep. 2021) – impone che il vincolo sia ab origine commisurato, già al momento dell’adozione del mezzo di ricerca della prova, a detta esigenza di estrapolazione, sia con riguardo all’indicazione di criteri di selezione dei dati, sia temporalmente (con riferimento alla necessaria restituzione dei dispositivi elettronici, una volta effettuata la cosiddetta copia forense dei dati in essi contenuti, e della stessa copia forense, una volta effettuata la selezione dei dati che assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro) (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838-01).

…Sequestro eccedente i confini individuati dal decreto del PM e mezzi di reazione

 Come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo l’espressa previsione dell’art. 257 cod. proc. pen., impugnabile davanti al tribunale del riesame non è l’esecuzione del sequestro probatorio ma il decreto del pubblico ministero che lo dispone; pertanto, chi lamenti che la polizia giudiziaria delegata abbia eseguito in quantità eccedentarie e illegittime un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, può chiedere a quest’ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso e, contro il provvedimento del pubblico ministero, può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen., non può, invece, avanzare direttamente istanza di riesame davanti all’apposito tribunale, giacché nessuna norma lo prevede (Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Rv. 270126-01).

…Motivazione del decreto di sequestro probatorio

L’obbligatoria motivazione del decreto di sequestro probatorio (art. 253 cod. proc. pen.) deve avere a oggetto, tra l’altro, senza differenziazioni di sorta tra corpo del reato e cose pertinenti al reato, la specifica indicazione, per quanto concisa, della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.

In adempimento dell’obbligo di motivazione, il decreto di sequestro deve dare conto, altresì, del reato per cui si procede, attraverso l’indicazione dei suoi estremi essenziali, la quale costituisce, evidentemente, l’elemento-presupposto richiesto in funzione della valutazione del collegamento tra il bene da apprendere e lo stesso reato (Sezioni. U, n. 36072 del 19/04/2018, cit.; Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022).

Massima Pur non essendo vietato disporre un sequestro molto esteso, in particolare, anche di dispositivi elettronici, al fine di esaminare un’ampia massa di dati in essi contenuti e di estrapolare quelli necessari ai fini della prova del reato, tuttavia il principio di proporzionalità – il quale, in quanto strumentale alla tutela dei diritti individuali anche nell’ambito processuale penale, trova piena applicazione con riguardo ai mezzi di ricerca della prova, attesa l’idoneità di questi a incidere su beni giuridici costituzionalmente tutelati – impone che il vincolo sia ab origine commisurato, già al momento dell’adozione del mezzo di ricerca della prova, a detta esigenza di estrapolazione, sia con riguardo all’indicazione di criteri di selezione dei dati, sia temporalmente (con riferimento alla necessaria restituzione dei dispositivi elettronici, una volta effettuata la cosiddetta copia forense dei dati in essi contenuti, e della stessa copia forense, una volta effettuata la selezione dei dati che assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro.