La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 47481 depositata il 15 dicembre 2022 ha stabilito che in ordine al trattamento sanzionatorio il giudicante può utilizzare anche i precedenti di polizia oltre che i precedenti giudiziari.
La Suprema Corte ha ricordato che in ordine ai precedenti giudiziari, secondo un principio pacifico, ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (tra tante, Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200).
E’ appena il caso di precisare, ad ulteriore dimostrazione della inammissibilità del motivo, che questa Corte ha già più volte affermato in ordine al trattamento sanzionatorio che il giudice può fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l’inutilizzabilità, ed anzi l’art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell’autorità giudiziaria ad essi “ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale” (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685; Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200).
