
La cassazione sezione 2 con l’ordinanza numero 36542 del 14 dicembre 2022 ha stabilito che in tema di spese di giudizio, l’avvocato di un imputato ammesso al gratuito patrocinio non ha diritto al doppio compenso se le due udienze attengono alla fase decisoria.
L’onorario, infatti, deve essere liquidato per fasi e non per singole attività anche in ambito penale.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del collega, ha ribadito che l’avvocato non ha diritto al doppio compenso se le due udienze attengono alla fase decisoria. L’onorario, infatti, deve essere liquidato per fasi e non per singole attività anche in ambito penale.
Il tribunale aveva confermato il decreto con cui era stato liquidato al difensore un compenso per la difesa di due imputati ammessi al gratuito patrocinio.
Secondo il giudice era infondata la richiesta di ottenere il compenso per tre udienze, anziché due, rilevando che le due udienze successive alla prima attenevano entrambe alla fase decisoria e potevano valutarsi unitariamente.
La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha ricordato che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali rese nel giudizio penale, si tiene conto, tra l’altro, “del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime“.
Il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, quindi, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva ai fini della quantificazione del compenso tra il minimo e il massimo previsto dai parametri, senza che risulti preclusa una valutazione complessiva dell’attività difensiva, con possibilità anche di escludere maggiorazioni esattamente rapportate al numero di udienze svolte.
Anche in ambito penale, ha proseguito il collegio, la liquidazione avviene per fasi e non per singole attività; la quantificazione del compenso in relazione all’impegno profuso, alla complessità e alla gravosità del processo, resta inoltre tipico accertamento di merito, insindacabile in Cassazione.
Ebbene, nel caso in esame, ha concluso il collegio, il tribunale ha evidenziato la sostanziale unitarietà delle attività svoltesi nelle due udienze successive alla prima, ponendo in rilievo che nella prima delle due era stata formalizzata la rimessione della querela e nella seconda si era proceduto all’accettazione, ritenendo, con motivazione congrua, ingiustificato un incremento del compenso.

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