
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 47396 depositata il 15 dicembre 2022 ha stabilito che in tema di molestie o disturbo alle persone (articolo 660 c.p.), se, per un verso, deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l’agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l’esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per biasimevole motivo, per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di fastidiosa o irritante) a chi la subisce, richiedendosi, invece, che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all’effettivo esercizio del preteso diritto; ragione che può consistere anche nell’intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo. Cassazione sez. 1 n. 9619 del 19.02.2004 Rv 227226-01.
Nel caso esaminato, i giudici di merito non negano, che il ricorrente “avesse subito, o potesse ragionevolmente ritenere di aver subito, un’indebita menomazione del proprio diritto di padre a tenere con sé la figlia minore, non si sarebbe potuto desumere la sussistenza dell’elemento caratterizzante del reato dal solo fatto che l’imputato aveva suonato in continuazione il campanello, sostava nei pressi della porta d’ingresso e inveiva ripetutamente contro la ex”.
Prosegue la Suprema Corte: “Tale comportamento, infatti, ben avrebbe potuto essere stato determinato non dalla gratuita finalità, come si afferma nell’impugnata sentenza, di dare in questo modo disturbo e fastidio, ma da quella, connaturata alla rivendicazione del proprio preteso diritto, asseritamente leso dalla ex moglie, di far chiaramente intendere a quest’ultima che non era disposto a soggiacere alla sua volontà di impedirgli che la bambina andasse in moto con lui; il che non costituisce espressione di “petulanza” o “biasimevole motivo””.

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